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Usura bancaria. Limiti precisi alla contestazione di usura bancaria

19/10/2016
Usura bancaria. Limiti precisi alla contestazione di usura bancaria

 CONTO CORRENTE E FINANZIAMENTI BANCARI: PRETESE RESTITUTORIE, ASSERITE INVALIDITA’, L’ONERE DELLA PROVA
L’ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI COSENZA SU DIVERSI ASPETTI DEL CONTENZIOSO BANCARIO, CONTENUTO IN UN’UNICA PRONUNCIA
Una pronuncia completa, chiara e concisa quella n.2190 resa dal Tribunale di Cosenza Giudice Dr. Bloise in data 18.10.2016 in materia di diritto bancario, che offre l’occasione per fare il punto, in maniera riassuntiva, sui presupposti, di fatto e di diritto, che devono sussistere ogni qualvolta si intenda convenire in giudizio una banca per ottenere la restituzione di somme che si presumono illegittimamente addebitate o riscosse nell’ambito di un contratto bancario.
In primo luogo viene data piena adesione alla pronuncia della Suprema Corte (Cass.798/2013) secondo cui la pretesa restitutoria può essere avanzata solo dopo che il saldo passivo del conto corrente sia stato saldato, altrimenti è possibile solo ottenere l’accertamento di un eventuale diverso saldo, ma mai una condanna.
Viene poi confermato l’auspicato rigore in materia di onere della prova, rigore per la verità già proprio del Tribunale bruzio, ma spesso non adottato da tutti i Tribunali della Calabria. Afferma qui il Giudice, che qualunque azione giudiziale che sia diretta ad impugnare clausole contrattuali, deve essere corredata dalla produzione del contratto, senza il quale “non è neppure possibile appurare l’esistenza, in esso, delle clausole impugnate”, ed in mancanza del quale è "impedita ogni valutazione di nullità di previsioni di oneri e spese collegati ad esso".
Precisa, inoltre, quali sono i confini del c.d. ius variandi, cioè del diritto della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, ed entro quali limiti è ammessa una contestazione avverso tale comportamento. Osserva, preliminarmente, che gli Istituti di credito hanno, in linea generale, la possibilità di adottarlo perché glielo consente sia l’art. 118 del t.u.b. sia il contratto stesso, ed afferma che, proprio per questo motivo, chi vuole contestarne l’esercizio, non può farlo in maniera generica, ma deve dedurre e provare specificamente l’assenza delle condizioni per il suo legittimo esercizio. Questo, sia producendo il contratto, sia muovendo censure specifiche, a maggior ragione quando, chi contesta, non è un consumatore ma un imprenditore.
Afferma, inoltre, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quando la stessa è convenuta anche per gli interessi attivi, nonché la legittimità della commissione di massimo scoperto quando la stessa è stata pattuita prima della entrata in vigore dell’art.2 bis del d.l. 185/2008 convertito in Legge 2/2009, la quale, per tale motivo, non può nemmeno rientrare nel calcolo del TEGM.
La pronuncia asserisce anche che la censurata usurarietà deve essere espressa non in forma ipotetica e meramente presuntiva, del tutto disancorata alla individuazione di qualsivoglia riferimento numerico, e deve essere accompagnata sempre dalla produzione dei decreti ministeriali del tasso soglia asseritamente superato per i quali non vale la regola iura novit curia.
Chiarisce, in maniera quanto mai chiara ed incontestabile, nonché - diremmo finalmente – a rispetto del sacrosanto principio del rispetto dell'economia processuale, quali sono i limiti all’ammissibilità della C.T.U. contabile, laddove osserva che, quando il contesto probatorio non è articolato nella maniera sopraindicata, non è nemmeno pensabile l’espletamento di una consulenza tecnico contabile esplorativa, che sarebbe in totale deroga e dispregio all’onere della prova ed inconferente alla decisione della lite.
In ultima analisi, il Tribunale adito segna, con abilità e sintesi, gli ambiti entro i quali può essere introdotta la censura giuridica avverso un eventuale mutuo di scopo, considerando tale censura inammissibile ed inconferente nella fattispecie di causa, osservando che nei contratti non era pattuito alcuno scopo, ed asserendo che l’avvenuto l’utilizzo dei finanziamenti erogati per ripianare uno scoperto di conto corrente, realizza e concretizza comunque un interesse meritevole di tutela in ragione delle condizioni normalmente più favorevoli che accedono al finanziamento rispetto al conto corrente.

Avv. Alessandra Villecco
SLCV

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