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Direttore Lavori. Rovina e difetti di cose immobili. Responsabilità

 La responsabilità del direttore dei lavori che non può mai essere un mero esecutore di ordini

Con la sentenza n. 8700 del 03.05.2016 la II Sezione Civile della Corte di Cassazione, relatore Orilia, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla responsabilità per i difetti di costruzione di un immobile. L’articolo 1669 del Codice civile in materia di rovina e difetti di cose immobili presuppone un genere di responsabilità nella quale incorre certamente l’appaltatore che ha materialmente edificato il fabbricato, ma anche tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno concorso alla realizzazione dell’opera, ed in particolare il progettista e il direttore dei lavori che hanno concorso alla determinazione dell’evento dannoso. La sentenza nello specifico fa riferimento a quest’ultima figura professionale. Infatti per il direttore dei lavori la responsabilità assume i contorni di quella extracontrattuale e, pertanto, può anche concorrere con quella dell’appaltatore e del committente, ma solo quando le proprie azioni o omissioni costituiscono autonomi fatti illeciti che hanno contribuito causalmente a produrre l’evento dannoso. Il direttore dei lavori, quindi, in particolare quando viene nominato dall’appaltatore, risponde del fatto dannoso cagionato sia qualora non si accorga del pericolo, sulla scorta dell’esigibile capacità tecnica e perizia applicabile al caso concreto, ma anche qualora ometta di assegnare le dovute direttive, eventualmente esprimendo anche il suo dissenso nella prosecuzione dei lavori qualora non venissero concretamente seguite. Nel caso concreto, un condominio citava in giudizio l’impresa costruttrice, nonché venditrice dell’immobile in condominio, per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua e umidità. Nel costituirsi in giudizio, questa negava ogni responsabilità ritenendo che i danni, ove effettivamente esistenti, fossero imputabili in via esclusiva al progettista nonché direttore dei lavori e chiedeva pertanto la sua chiamata in causa.
Dopo i gradi di merito la causa arriva in Cassazione, che afferma: “Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente”. Queste responsabilità sarebbero emerse chiaramente dalla Ctu, né il direttore dei lavori si sarebbe potuto avvalere del principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini. Ciò infatti “può valere, ricorrendone determinate condizioni, per la figura dell’appaltatore, ma non per quella del direttore dei lavori il quale – come si è visto – assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori”.Inoltre, prosegue la Cassazione, con riferimento al direttore dei lavori nominato dall’appaltatore “è stato altresì precisato che egli risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacità tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall’esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautele disposte”.
Resta quindi chiaro che il direttore dei lavori, a prescindere da chi viene nominato, non può limitarsi ad eseguire ordini che non lo libererebbero da responsabilità future.

Avv. Raffaele Scionti
SLCV

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