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Il fondo patrimoniale? Uno scudo ad efficacia limitata

 Un numero sempre maggiore di persone, di fronte al sorgere di debiti o, più semplicemente, di nuovi rapporti obbligatori, fa ricorso al cd. Fondo patrimoniale, i cui beni costituiscono un patrimonio separato, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia e che, sostanzialmente, ha la funzione di mettere al riparo determinati beni dall’azione esecutiva perpetrata dai creditori.
La costituzione di un fondo patrimoniale rende, quindi, sempre impossibile l’esercizio dell’azione esecutiva da parte dei creditori? La risposta solleverà quanti si trovano a vestire i panni del creditore.
Infatti, la fattispecie di cui all’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di essi sia possibile nel caso in cui si tratti di debiti inerenti ai bisogni della famiglia ma anche qualora il creditore non sia a conoscenza del fatto che il debito sia stato contratto per tale fine e, pertanto, graverà sul debitore, in sede di opposizione all’esecuzione, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del creditore in merito a tale circostanza.
Cosa può fare, quindi, il creditore dinnanzi alla costituzione di un fondo patrimoniale lesivo della propria garanzia patrimoniale?
Innanzitutto, il fondo patrimoniale è un istituto che ben si presta all’esperimento dell’azione revocatoria da parte dei creditori. A tal proposito, la Suprema Corte, con diverse pronunce, ha fatto luce sugli aspetti più problematici e concreti riguardanti i presupposti e l’ambito di applicabilità della prescrizione dell’azione. Sotto il primo profilo, la S.C. ha stabilito che ai fini della determinazione dell’animus nocendi (cd. Consilium fraudis) è sufficiente che il debitore compia l’atto di disposizione nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio che può arrecare al creditore, potendo questo consistere anche nel mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio o nella maggiore difficoltà od incertezza coattiva del credito medesimo. La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che l’elemento psicologico deve sì, essere provato dal soggetto che lo allega, ma anche che questo possa essere accertato mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (Cass. Civ. – sezione VI – ordinanza n. 16498). Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, la Corte di cassazione ha precisato che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata data pubblicità ai terzi dell’atto, cioè dalla data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, e non dalla data di stipulazione dello stesso (Cass. Civ. – Sezione III – 24.03.16, n. 5889).
Ma cosa succede se è stata già instaurata la procedura esecutiva?
Se la predetta annotazione è avvenuta successivamente al pignoramento, allora la costituzione del fondo sarà inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Se, invece, la costituzione del fondo patrimoniale e la relativa annotazione sono antecedenti al pignoramento, questo sarà opponibile ai creditori. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che è possibile procedere al pignoramento di un bene del fondo anche successivamente all’annotazione dello stesso, purchè tale bene sia gravato da una ipoteca iscritta precedentemente, atteso che con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore, ex art. 2808 c.c., il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi (Cass.Civ. 24.01.2012 n.933).
Un’ulteriore novità è data dalla nuova formulazione dell’art. 2929-bis c.c. che, sostanzialmente, prevede la possibilità per il creditore, munito di titolo esecutivo, di procedere ad esecuzione forzata, se questi trascrive il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di alienazione o di costituzione di un vincolo di indisponibilità, categoria, quest’ultima, nella quale rientra il fondo patrimoniale. Condizione necessaria sarà l’anteriorità del credito rispetto all’atto pregiudizievole. La norma, com’è evidente, presenta una rilevante portata innovativa, poiché non sarà più necessario, se si rispettano i limiti temporali imposti, esperire azione revocatoria e, quindi, attendere una sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto pregiudizievole delle ragioni creditorie, prima di poter promuovere l’azione esecutiva.
Questi, dunque, i mezzi a tutela delle ragioni del creditore di fronte ad un istituto la cui funzione non è mai stata veramente legata alla solidarietà familiare.

D.ssa Daniela Vanni
SLCV

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