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Agenzia Entrate. Soglie di compensazione crediti IVA D. Lgs. n. 241/1997. Splafonamento. Credito comunque esistente. Non si raddoppiano i termini per l’accertamento

 Nuova interessante pronuncia della Commissione Tributaria di Cosenza, sez. V che, con la decisione n. 5485/2016, depositata lo scorso 07 novembre 2016, ha riconosciuto fondato il ricorso di una società contribuente avverso un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una compensazione di credito IVA oltre i limiti quantitativi annuali previsti dalla legge (D. Lgs. n. 241/1997). Trattasi della c. da ipotesi di “splafonamento”.
La vicenda nasceva da un ritardato ed ingente rimborso erogato alla contribuente che, dopo aver atteso anni per vedersi riconosciuto lo stesso, si vedeva con l’atto poi impugnato richiedere l’importo compensato illegittimamente a causa di un superamento del limite quantitativo previsto dalla legge dei crediti compensabili. In realtà detto superamento era dovuto proprio all’incertezza derivante dal ritardato operato dell’Agenzia delle Entrate. A nulla valevano, come accade nella maggior parte dei casi, le richieste rivolte all’Ufficio di rivedere la posizione in autotutela; anzi, l’AGE procedeva con l’iscrizione a ruolo dell’importo richiesto e la società riceveva pure la notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia. La contribuente adiva la CTP e riusciva però ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, tanto più che la Società era fornita per l’anno oggetto di contestazione della certificazione tributaria che, ai sensi dell’art. 36 lettera C) della l. 241/1997, vietava l’iscrizione a ruolo fino alla sentenza di primo grado della CTP. Quest’ultima, con la predetta sentenza, ha accolto il proposto ricorso condividendo la tesi difensiva della ricorrente che riteneva la pretesa tributaria, oltre che infondata, soprattutto intempestiva, dal momento che era decorso il termine di decadenza di cui all’art 43 del DPR n. 600/1973 quadriennale e non trovando applicazione il termine più lungo di cui all’art 27 D.L.185/08 previsto in caso di compensazione di crediti “inesistenti” (otto anni). Il credito infatti compensato dalla ricorrente nel caso de quo è stato ritenuto un credito esistente, per come spiegato dalla Difesa della contribuente, che ha richiamato dottrina e giurisprudenza sul punto (cfr. CTR Bari n.140 del 04.08.2010), dal momento che inesistente è solo quello “riconducibile all’ipotesi del credito determinato e goduto da colui che non ha effettuato realmente e materialmente l’acquisto dei beni strumentali oggetto di beneficio fiscale”. Nel caso invece per cui era causa la stessa Agenzia aveva riconosciuto l’esistenza del credito che, al più, doveva essere utilizzato nell’anno solare successivo. Pertanto, essendo la notifica dell’atto di recupero intervenuta successivamente alla scadenza del quarto anno dalla presentazione della dichiarazione con cui si è dato atto della compensazione, la pretesa dell’AGE ormai è stata dichiarata tardiva, applicandosi il raddoppio dei termini previsto solo per la compensazione dei crediti inesistenti.

Avv. Raffaele Scionti
SLCV

 

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