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COSENZA –ARBITRARIO L’ACCERTAMENTO- AGENZIA ENTRATE CONDANNATE ALLE SPESE

Con la sentenza n. 65/18 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglie il ricorso del contribuente ricorrente e sanziona la condotta arbitraria dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza.
Tre sono gli elementi di rilievo della sentenza.
Innanzitutto viene riconosciuto, anche in materia IVA, il diritto del contribuente a far valere, in sede di giudizio tributario, la correzione di un dato erroneamente esposto in dichiarazione, con conseguente correzione del dato liquidato in sede di dichiarazione a favore del contribuente e automatico annullamento della pretesa tributaria.
In pratica viene riconosciuto al contribuente il diritto di correggere un mero errore materiale anche in sede di giudizio, a prescindere che l’errore sia stato o meno corretto in sede dichiarativa, per come invece inutilmente ha cercato di affermare l’Agenzia delle Entrate. Tale principio, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, era stato prima più volte affermato dalla Corte di Cassazione in materia di imposte dirette.
Viene inoltre ribadito dai giudici tributari la centralità dell’art. 2697 c.c. riguardante l’onere della prova.
Infatti, dopo avere ribadito l’applicazione di tale articolo, e del relativo principio, anche al giudizio tributario, i giudici della CTP di Cosenza hanno affermato che le parti sono tenute, ciascuna, a fornire la prova dei fatti addotti in giudizio a sostegno delle proprie rispettive affermazioni. Un principio diremmo lapalissiano ma, evidentemente, estraneo alla sensibilità giuridica dell’Agenzia delle Entrate resistente. E questa rappresenta una parte fondamentale del dispositivo della sentenza, in cui i giudici, dopo avere osservato che le eccezioni sollevate con l’atto introduttivo dal contribuente risultavano provate, si sono soffermati nel giudizio della condotta processuale dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito i giudici si esprimono con parole nette quali: le eccezioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate “non risultano provate dall’Ente impositore con le proprie controdeduzioni, anzi, l’Agenzia delle Entrate, Ente impositore, con il proprio atto, contesta eccezioni non eccepite dal ricorrente, non contenute né nel ricorso né nella memoria difensiva”. Sembrano dunque avere valorizzato, i giudici tributari di Cosenza, le principali doglianze del contribuente esposte in sede di giudizio, quando veniva rappresentato ai giudici che “la controprova che le controdeduzioni dell’Ufficio erano avulse da qualunque analisi dei fatti di causa era la natura di “genericità” attribuita alla “serie di motivazioni” esposte dal Contribuente, che invece, aveva esposto circostanze assolutamente specifiche e precisamente individuate dalle evidenze documentali”. Ed il contribuente aveva pure eccepito che doveva censurarsi l’animus agendi dell’ufficio, che, ben lungi dal volere assicurare quella correttezza amministrativa necessaria in tema di garanzia costituzionale del principio equitativo della capacità contributiva in materia fiscale, ha tentato una difesa irragionevole e preconfezionata di una pretesa erariale illegittima.”
Vi è un ultimo aspetto della sentenza in commento degno di rilievo. Non è solo il contribuente a dover temere il ricorso ingiustificato e pretestuoso al giudice tributario. Deve invece temere la censura delle proprie condotte arbitrarie anche l’amministrazione finanziaria dello Stato, quando, come nel caso in discussione, persegue in maniera irragionevole pretese infondate. E difatti, la vicenda processuale tutta sembra rappresentare un’immagine decadente dell’Ente Impositore. Non a caso il contribuente l’ha compiutamente esposta ai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, richiamando che la vicenda processuale ha origine dalla notifica di una cartella di pagamento avvenuta senza l’invio al contribuente del preventivo avviso a comparire imposto dalla legge, che avrebbe consentito al Contribuente di illustrare le proprie ragioni per tempo, evitandosi in tal modo che fosse attivato alcun procedimento contenzioso. Ma v’è di più. Una volta ricevuta la cartella, il Contribuente ha tentato di far valere le proprie ragioni presentando una dettagliata istanza di annullamento in autotutela, a cui l’Ufficio non ha mai risposto. Nel corso del giudizio, infine, l’Ufficio ha inteso difendere in maniera apodittica la propria pretesa, senza formulare alcun tentativo per contestare nel merito le affermazioni del Contribuente o per confutare le conclusioni probatorie degli elementi forniti. In particolare, l’Ufficio non è mai entrato nel merito delle evidenze documentali che sono state fin dall’inizio esibite dal contribuente.
Di fatto, l’Agenzia delle Entrate ha tentato, in maniera arbitraria, di riscuotere un tributo che non era dovuto, approfittando di un mero errore materiale del contribuente che ben poteva essere corretto in una logica collaborativa delle parti.
Tale condotta dev’essere sembrata disdicevole pure ai giudici tributari, che hanno infatti condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, dopo avere annullato l’atto impositivo impugnato dal contribuente.
La sentenza n. 65/18 della Commissione Provinciale di Cosenza, Giudice estensore Avv. Michele Meles e Presidente Dr. Nicola Durante, rappresenta un esempio positivo della funzione equitativa degli organi di giustizia tributaria. Il contribuente è stato difeso dallo Studio Legale Commerciale Villecco.

 

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