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CATANZARO – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – APPELLO INAMMISSIBILE – AGENZIA ENTRATE CONDANNATA ALLE SPESE DI GIUDIZIO

Ancora una volta la Direzione Provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate viene condannata al pagamento delle spese di giudizio, vedendosi respinto il ricorso presentato contro una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.
Sono stati particolarmente duri i giudici tributaria regionali di Catanzaro, che con la sentenza n. 1092/2018 hanno respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 6746/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.
La vicenda è relativa ad una accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza alla fine del 2013 su operazioni effettuate dal contribuente nel 2004. I militari accertatori contestavano al contribuente d’avere registrato fatture d’acquisto relative ad operazioni inesistenti e, su tale presupposto, reclamavano il raddoppio dei termini d’accertamento per effetto dell’intervenuta segnalazione all’autorità giudiziaria penale.
Il contribuente eccepiva l’infondatezza delle conclusioni cui era giunto l’accertamento e, in particolare, contestava all’ente accertatore di non avere mai dimostrato l’inesistenza delle operazioni verificate, avendo anzi concluso il giudice competente la propria attività inquirente prosciogliendo il contribuente da qualunque accusa per non essere stato in alcun modo dimostrato l’assunto delittuoso da cui muoveva l’accertamento della guardia di finanza.
A prescindere dal merito della vicenda e dalla prova dell’illecito tributario, il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente accettando la sua questione pregiudiziale circa l’illegittimità del raddoppio dei termini di decadenza dell’attività di accertamento. Aveva infatti eccepito il contribuente che la segnalazione all’autorità giudiziaria era stata effettuata solo dopo che erano abbondantemente scaduti i termini ordinari d’accertamento. Non solo, ma l’atto d’accertamento era stato adottato quando l’autorità giudiziaria aveva già adottato il proprio decreto d’archiviazione, adducendo sia la mancata prova dell’illecito contestato, che il decorso dei termini di prescrizione per la fattispecie delittuosa individuata dai militari della Guardia di Finanza. In termini pratici, i finanzieri avevano avviato un’attività ispettiva quando erano scaduti i termini concessi per l’esercizio del potere d’accertamento e pure quando erano scaduti i termini di prescrizione per il reato che intendevano contestare. Di fatto, tutta l’attività accertativa era viziata da gravissimi profili d’illegittimità e doveva quindi ritenersi arbitraria.
Concludeva quindi la Commissione Tributaria Provinciale per l’accoglimento del ricorso del contribuente, eccependo che l’Agenzia delle Entrate aveva utilizzato illegittimamente il raddoppio dei termini di accertamento, che non può mai costituire un mero automatismo per “resuscitare periodi d’imposta già chiusi nel cassetto”. Aveva pure eccepito il giudice di primo grado che l’Agenzia delle Entrate non aveva osservato il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, violando in tal modo un termine che è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
L’Agenzia delle Entrate di Cosenza non accettava però le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado e proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, senza però migliore fortuna. Il Giudice d’appello, infatti, ha nuovamente rigettato le tesi dell’AGE, questa volta sanzionando l’Ufficio accertatore con la condanna alle spese di giudizio.
Secondo i giudici d’appello il ricorso dell’AGE deve considerarsi addirittura inammissibile per difetto di specificità dei motivi, non contenendo alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, mirasse a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.
In tal modo i giudici d’appello sanzionano con il rigetto l’atteggiamento pretestuoso tenuto dall’AGE nel corso dell’intera vicenda di cui è stato protagonista il malcapitato contribuente. Ed infatti si può leggere nella sentenza d’appello che “invero dal ricorso d’appello si ravvisano affermazioni del tutto generiche, volte a contestare quanto esposto dalla società contribuente, oggi appellata, nel ricorso relativo al primo grado di giudizio , senza però indicare le specificare le doglianze , in fatto e in diritto, che avrebbero concretamente inficiato la decisione impugnata e che giustificherebbero il riesame della vicenda, laddove vengono riproposti nell’atto di appello i motivi esposti ed illustrati in primo grado, ma non svolgendo, di fatto, alcuna censura alla sentenza impugnata.”
Insomma, è costato caro ai contribuenti italiani lo scarso impegno con cui i funzionari dell’AGE hanno composto il ricorso, ritenuto addirittura inammissibile dal giudice d’appello. Una mera attività di riproposizione delle tesi già bocciate, che risulta ancora più inaccettabile se si considera che l’intero procedimento è nato da un’attività ispettiva arbitraria. Si tratta di uno dei classici esempi in cui dietro il nobile obiettivo della lotta all’evasione si nasconde l’approssimazione e l’arbitrarietà dell’azione amministrativa, condotta superficialmente da chi, evidentemente, sa bene che degli errori che commette non si occuperà mai la Corte dei Conti.
Il contribuente è stato assistito dallo Studio Legale Commerciale Villecco.

Dr. Saverio Carlo Greco
Dottore Commercialista

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