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Accordo per il credito alle PMI – Allungamento dei finanziamenti – Scadenza 30 aprile

Il 30 aprile scade il primo termine previsto dall’Accordo sottoscritto lo scorso 16 febbraio tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese.
L’Accordo mira a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, attraverso varie misure, tra cui l’allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell’avviso Comune (moratoria dei crediti bancari).
L’Accordo infatti prevede la possibilità per le imprese di ottenere l’allungamento della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della quota “capitale” delle rate ai sensi dell’Avviso Comune (sono invece esclusi i leasing).
Periodo di allungamento
Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
Garanzie
L’Accordo, che lascia ferma l’autonomia delle Banche nella valutazione circa l’opportunità o meno dell’allungamento, stabilisce che nel caso possano essere acquisite nuove garanzie idonee (ovvero che rispondono ai criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale ai fini della riduzione dei requisiti di capitale), anche limitatamente al periodo di ammortamento aggiuntivo. L’eventuale diniego della banca all’allungamento del piano di ammortamento, dovrà essere adeguatamente motivato se l’impresa richiedente non ha ritardi di pagamento.
Requisiti per l’accesso
Possono essere ammesse alle predette facilitazioni le PMI di tutti i settori che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, partite “incagliate”, esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese in bonis). Inoltre le imprese, nel periodo in cui hanno fruito dell’Avviso Comune, devono aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, al termine del periodo di sospensione aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento.
Conseguenze sul rischio d’impresa
Le imprese che fruiscono dell’allungamento della durata del piano di ammortamento continuano ad essere rilevate ai fini di vigilanza tra le esposizioni classificate come “in bonis”. L’allungamento, infatti, non determina un cambiamento della qualità creditizia dell’impresa che rimarrà classificata tra le esposizioni in bonis, salvo che non intervengano elementi obbiettivi nuovi che inducano la banca a rivedere il suo giudizio.
Scadenza del 30 aprile
Le domande di allungamento potranno essere presentate solo al termine del periodo di sospensione accordato ai sensi dell’Avviso Comune, e non oltre sei mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l’operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011.

Dr. Saverio Carlo Greco
SLCV
 

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