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STATO PASSIVO: UNA “BARRIERA” ALL’ INSINUAZIONE TARDIVA DI EQUITALIA # in

06/04/2012
STATO PASSIVO: UNA “BARRIERA” ALL’ INSINUAZIONE TARDIVA DI EQUITALIA # in

Secondo quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'istanza di ammissione tardiva volta a far valere il credito tributario nei confronti del fallimento, deve essere presentata, al pari di ogni altra, nel termine annuale previsto dal 1 comma dell’art.101 L.F.  I diversi, e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli non possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo, la quale va invece valutata, in caso di deposito ultra annuale della domanda rispetto alla data di esecutività dello stato passivo, in relazione ai tempi strettamente necessari all'amministrazione per predisporre i titoli per l'ammissione e trasmetterli all'addetto alla riscossione. La verifica della ricorrenza della causa di scusabilità deve essere, però,  provata dall’addetto alla riscossione e costituisce oggetto di un tipico accertamento in fatto, devoluto al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione. Infatti, Equitalia non ha alcun diritto di insinuarsi al passivo dell’azienda fallita oltre il termine annuale previsto dalla legge. Questo perché i crediti tributari, nonostante la loro natura pubblicistica, non godono di alcun privilegio diverso rispetto agli altri. Nel caso de quo, è accaduto che il Tribunale di Lanciano, con decreto del 27.10.09, ha respinto l'opposizione ex art. 98 l.f. proposta da Equitalia s.p.a., avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 101 u. comma L.F., la sua domanda dì ammissione allo stato passivo del Fallimento di una s.r.l. Il giudice del merito ha ritenuto che tra le cause di inimputabilità del ritardo, che, ai sensi della citata disposizione, legittimano la presentazione della domanda tardiva anche dopo la scadenza del termine di cui al 1 comma del medesimo articolo, non potessero essere incluse le difficoltà connesse all'adozione dei provvedimenti finalizzati alla formazione del titolo da allegare all'istanza di insinuazione. Equitalia, pertanto, ha chiesto la cassazione del provvedimento, con ricorso affidato a cinque motivi. In particolare con il secondo motivo denunciando la violazione dell'art. 101 L.F. in relazione all'art, 12 comma 1 delle preleggi, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'unica causa di inimputabilità del ritardo sia da ravvisarsi nell'ignoranza scusabile del creditore della pendenza della procedura fallimentare, escludendo che tra le ipotesi di ritardo incolpevole possa rientrare anche quella dovuta al rispetto dei tempi necessari per la formazione del ruolo. Tutti i motivi, che sono stati congiuntamente esaminati, sono risultati alla Suprema Corte, infondati e quindi respinti. In particolare per il secondo motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato che è da  escludersi che il termine di cui all’ art.101 u.c. L.F. possa ritenersi non operante per i crediti tributari, in ragione della loro natura pubblicistica. Infatti, commenta la Suprema Corte, anche l'Amministrazione dello Stato, al pari di ogni altro soggetto pubblico o privato, per far valere in giudizio i propri diritti, é tenuta al rispetto delle regole processuali. Tuttavia, non v'è dubbio che possano comunque verificarsi situazioni in cui il creditore, pur essendo venuto a conoscenza del fallimento, si trovi nell'impossibilità di depositare la domanda per cause di forza maggiore o per altre ragioni a lui non imputabili. Fra tali situazioni, però, non rientra necessariamente il ritardo determinato dal comportamento dell'amministrazione finanziaria che, nell'emissione dei ruolo, si attenga ai termini all'uopo stabiliti dalla legge. E, nel caso di specie, Equitalia non solo non ha proposto motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc, ma neppure si è curata di precisare quale natura abbiano i crediti tributari di cui ha chiesto l'ammissione ed a quale annualità essi si riferiscano. Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Dott.ssa Cristina Naccarato
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati


 


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