Studio Legale Commerciale Villecco Contact Details:
Sede Cosenza Via Beato Umile 14 87100 Cosenza, Italia ,
Sede Milano Via Visconti di Modrone 2 20122 Milano, Italia ,
Tel:(+39) 0984391002 , Fax:(+39) 098433081 , E-mail: info@slcv.it
Studio Legale Commerciale Villecco
Via Beato Umile #14
Cosenza, CS 87100
IT
Phone: +390984391002
Email: info@slcv.it
Fax: +39098433081
Icona Facebook Icona Google Icona Twitter Icona Linkedin
English Version
Home page | Sitemap | Feed Rss

STUDIO LEGALE COMMERCIALE VILLECCO & ASSOCIATI
  • Lo Studio
  • Divisione Commerciale
  • Divisione Legale
  • Risorse
  • Lavora con noi
  • News
  • Contatti
  • Login
  • Termini e Condizioni
Attualità Servizi di contabilità, bilancio e finanza
Iscriviti alla newsletter
Approfondisci l'argomento

Crisi bancaria e Patto Marciano. Connubio ad alto rischio

05/10/2016
Crisi bancaria e Patto Marciano. Connubio ad alto rischio

 Con la legge n. 119/2016 il Parlamento ha introdotto l’art. 48.bis del Testo Unico Bancario, disciplinando il cosiddetto Patto Marciano tra banca e impresa.
Così come introdotto dal Legislatore, il Patto Marciano è un accordo tra un creditore e un debitore con cui il debitore concede al creditore il diritto di acquisire la proprietà del bene oggetto di garanzia; un diritto tuttavia sottoposto ad una condizione sospensiva, che si verifica quando il debitore rimane inadempiente alla sua obbligazione di rimborso per una durata di nove mesi a decorrere dalla scadenza della terza rata non pagata (anche non consecutivamente). Se il debitore ha già rimborsato almeno l’85% del debito originario, allora la condizione sospensiva si verifica 12 mesi dopo la scadenza della terza rata non pagata.
L’istituto è applicabile solo ai rapporti tra banca e imprese, diversamente da quanto disposto per il pegno non possessorio, che è stato invece introdotto senza alcuna limitazione soggettiva, che non sia l’iscrizione al registro imprese del debitore.
In realtà il Patto Marciano non è un istituto nuovo nel nostro ordinamento, avendone riconosciuto la legittimità la Cassazione Civile da ultimo con una sentenza del gennaio 2016.
Ed invero la normativa introdotta sembra esporsi a diverse criticità, che lasciano qualche dubbio sull’effettiva convenienza dell’applicazione dello strumento. La principale criticità è costituita dall’incertezza che si proietta sul valore del bene concesso in garanzia per effetto della mancata cancellazione di gravami a conclusione del processo espropriativo (negoziale o giudiziale che sia), anche iscritti successivamente alla costituzione del Patto Marciano. Non v’è dubbio che un bene su cui permangono iscrizioni ipotecari (per quanto inefficaci) rimane un bene compromesso nel suo valore di circolazione.
Altra criticità rilevante è costituita dal fatto che il Patto Marciano, che con l’iscrizione della garanzia assume lo stesso valore legale dell’ipoteca, può essere concesso anche successivamente alla concessione del credito e nessuna restrizione è prevista sulle forme di credito concessa. Ciò significa che il Patto Marciano potrebbe facilmente prestarsi alle censure della frode a danno degli altri creditori qualora fosse costituito sul bene di un’azienda per garantire un credito in un momento di oggettiva difficoltà finanziaria.
Ne discende che l’utilizzo di questa figura giuridica non può che avvenire con la massima cautela, sebbene possiamo prevedere che nella sua prima fase di applicazione, che coincide con una grave riduzione del capitale di vigilanza delle banche, queste potrebbero essere tentate ad acquisire nuove garanzie per ridurre la rischiosità (e quindi le riserve di vigilanza) su linee di credito divenute progressivamente troppo rischiose.
Il fatto peraltro che il Patto Marciano possa essere costituito anche su beni che siano già oggetto di una garanzia ipotecaria (magari a favore dello stesso creditore), suggerisce un atteggiamento prudente per il debitore, che, cedendo alla pressione di un istituto finanziatore, potrebbe definitivamente compromettere la possibilità di trovare soluzioni, anche concorsuali, capaci si soddisfare, magari in parte, tutto il ceto creditorio.
Possiamo quindi ritenere che la L. 119/2016 ha introdotto uno strumento che può rilevarsi molto utile per superare le contingenti difficoltà finanziarie delle PMI (il pegno non possessorio), ma anche uno strumento che sembra concepito solo nell’interesse delle banche e che, quindi, non dovrebbe apportare un beneficio concreto in termini di sviluppo dell’attuale, insoddisfacente, credito bancario alle imprese.

Saverio Carlo Greco
SLCV


Iscriviti alla newsletter
Approfondisci l'argomento
Condividi

RASSEGNA STAMPA

  • La Provincia di Cosenza - 30/10/2017
    Il caso Visco vale più di mille conferenze programmatiche
  • La provincia di Cosenza - 16/10/2017
    Un paese senza i conti in ordine e la legge elettorale perfetta
  • La Provincia di Cosenza - 03/04/2017
    L’evasione in Italia tra mitologia e realtà (e le scadenze alle porte)
  • La Provincia di Cosenza - 27/03/2017
    La foglia di fico europea
  • La Provincia di Cosenza - 20/03/2017
    L'Europa: tra inganni e manipolazioni?
  • La Provincia di Cosenza - 15/03/2017
    Con le autostrade lo Stato risparmia e la finanza festeggia. Ma i ponti crollano.
  • La Provincia di Cosenza - 06/03/2017
    Il debito pubblico e lo scudo dei parassiti
  • La Provincia di Cosenza - 27/02/2017
    Le primarie del Partito Democratico e la tradizione riformista italiana
  • La Provincia di Cosenza - 20/02/2017
    I Professionisti italiani tra i loosers della crisi infinita
  • La Provincia di Cosenza - 13/02/2017
    Salvini e la "prostituzione". Le fake news e il populismo
  • Archivio Rassegna Stampa

COMUNICATI STAMPA

  • Industria 4.0 - SLCV attiva laboratorio tecnologico
  • SLCV - Nuovi sistemi di sicurezza
  • SLCV - AGGIORNAMENTI SITO SPECIALISTICI
  • SLCV offre nuovi servizi in materia di IAS/IFRS
  • Nuova piattaforma tecnologica SLCV
  • Archivio

ATTUALITA'

  • Auto e trasporti
    Portatori di Handicap vessati dall’Agenzia delle Entrate? Chiesto intervento Garante del Contribuente
  • Diritto amministrativo e tributario
    ACQUISTI DISABILI – AGEVOLAZIONI IVA- ACCERTAMENTI – IGNORANZA FUNZIONARI NON GIUSTIFICA ARBITRIO - DOCUMENTAZIONE MEDICA PRIVA DELL’INIDICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATIVO – NON CONTESTABILE AL CONTRIBUENTE – COMMISSIONE TRIBUTARIA ACCETTA RICORSO CONTRIBUENTE
  • Diritto Bancario
    Usura bancaria. Limiti precisi alla contestazione di usura bancaria
  • Diritto del lavoro
    COSENZA - SENTENZA LAVORO - INFEDELTA' DELLA CONTABILE - GIUSTO IL LICENZIAMENTO
  • Diritto Vitivinicolo
    Nuovo Testo Unico del Vino. Tracciamento telematico
  • Finanza e Territorio
    Banca d'Italia pubblica bollettino su economica regione Calabria. Istantanea di un'economia in macerie.
  • Generale
    Cosenza – Giudice del Registro - Società – Perdite - Causa Scioglimento – Iscrizione Registro Imprese – Forma verbale assemblea - Arbitraria Motivazione Diniego– Giudice del Registro non annulla diniego
  • Management
    Tirocini formativi: soggetti promotori - scade il 27 giugno il termine per l'iscrizione (#in)
  • Non Performing Loans - Riscossione crediti
    REGIME COMUNIONE DE RESIDUO - INOPPONIBILE AL CREDITORE IPOTECARIO PRIMA DELL'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLO STATO VICILE
  • Servizi di contabilità, bilancio e finanza
    CRISI PANDEMICA – EMERGENZA ECONOMICA - AUMENTO ESPONENZIALE RISCHIO CRISI IMPRESA – MARGINI DI SCELTA SEMPRE PIU’ RIDOTTI
  • Servizi per l'internazionalizzazione delle PMI
    Industria 4.0 - SLCV attiva laboratorio tecnologico
  • Archivio
  • Lo Studio
  • Divisione Commerciale
  • Divisione Legale
  • Risorse
  • Lavora con noi
  • News
  • Contatti
  • Login
  • Privacy
Logo Studio Legale Commerciale Villecco & Associati
Via Beato Umile, 87100 Cosenza
Tel 0984-391002 / Fax 0984-33081
Via Visconti di Modrone n.2 - 20122 Milano
Tel 02-76012824 / Fax 02-39680126
Partita IVA : 02616940785

inserisci la tua email per ricevere
la nostra newsletter


e-mail