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CRISI PANDEMICA – EMERGENZA ECONOMICA – AUMENTO ESPONENZIALE RISCHIO CRISI IMPRESA – MARGINI DI SCELTA SEMPRE PIU’ RIDOTTI

La crisi pandemica in corso, prodotta dalla diffusione del virus COVID-19, sta producendo un impatto eccezionale sulle condizioni dell’economia nazionale e globale.
Attendibili agenzie internazionali stimano che la pandemia produrrà un crollo dell’11,6% del PIL del 2020, un valore pari a più del doppio di quello (6,6%) registrato negli anni 2008 e 2009, all’epoca della crisi dei titoli subprime americani.
Il governo nazionale, nell’assumere i provvedimenti d’urgenza per affrontare la crisi pandemica, ha previsto tra l’altro, con il Decreto legge del 02/03/2020 n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il rinvio della decorrenza della vigenza dal 15 febbraio 2021 (originariamente prevista per il 15 agosto 2020) dell’art. 14, comma 2 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, e dell’art. 15 dello stesso provvedimento.
L’art. 14, rubricato “Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”, al comma 2 prescrive l’obbligo, a carico dell’organo di controllo interno delle società, di segnalare all’OCRI l’omessa o inadeguata risposta dell’organo amministrativo ai segnalati fondati indizi della crisi, ovvero la mancata assunzione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.
L’art. 15, rubricato “Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”, sancisce l’obbligo per l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Entrate Riscossione, di comunicare al debitore il superamento dell’importo della propria esposizione debitoria rilevante ai fini della segnalazione all’Organismo di composizione della crisi d’impresa.
In pratica il provvedimento normativo assunto per lo stato di crisi rinvia di 6 mesi l’operatività delle procedure di avvio automatico della gestione della crisi presso l’OCRI. Rimane invece inalterato il quadro normativo relativo all’assunzione tempestiva delle misure ad opera dell’imprenditore.
Di fatto, al momento in cui si scrive, è già vigente dal 16 marzo 2019 il regime organizzativo minimo per gli imprenditori in forma collettiva, con particolare riferimento, tra l’altro, alle norme recate da: Art. 375 per la Riforma dell’art 2086 per l’impresa esercitata in forma collettiva, Art. 377 sulla disciplinante gli Assetti organizzativi e sull’obbligo dell’ottemperanza all’art. 2086 per le società, l’Art. 378 sull’Azione di responsabilità degli amministratori di srl, e l’Art. 379 sulla Nomina degli organi di controllo.
Entrano invece in vigore il 15 agosto di quest’anno, sostanzialmente in quello che, nella migliore delle ipotesi, si prevede il periodo di immediato post-crisi dell’attuale emergenza pandemica, le norme sanzionatorie della mancata adozione dei assetti organizzativi obbligatori, quali l’Art 24 e l’Art 25.
L’Art. 24 prescrive la tempestività del debitore ad assumere l’iniziativa volta a prevenire l’aggravarsi della crisi. Mentre l’ Art 25 detta le misure premiali per il debitore che sia stato tempestivo ai sensi dell’art. 24, proteggendolo (integralmente o parzialmente) dagli effetti giuridici prodotti, anche questi con decorrenza 15 agosto 2019, dagli articoli maggiormente rilevanti ai fini della punibilità delle condotte del debitore, quali: l’Art. 322 per la disciplina della Bancarotta Fraudolenta, l’Art. 323 per la disciplina della Bancarotta Semplice, l’Art. 330 che disciplina l’Imputabilità dei terzi per la bancarotta semplice.
Sulla base dell’assetto normativo attualmente vigente, dunque, gli amministratori di società commerciali e gli imprenditori individuali, a decorrere dal 15 agosto prossimo, hanno l’obbligo di individuare, fin dalle sue prime fasi genetiche, lo stato di crisi della propria impresa e, a tal fine, gli amministratori di imprese collettive rispondono pure dell’obbligo, decorrente già dal 16 marzo scorso, di adeguare la propria organizzazione ed amministrazione per poterlo individuare per tempo.
Sulla base quindi dell’assetto normativo vigente dal 15 agosto p.v., l’imprenditore risponderà del ritardo con cui ha reagito allo stato di crisi della propria impresa, sia sotto il profilo patrimoniale (in termini innovativi e più penalizzanti per l’amministrazione di società di capitali), che sotto il profilo penale, con l’aggravamento della fattispecie della bancarotta semplice per l’amministratore a cui si possa imputare la colpa grave di non avere assunto le misure previste dall’art. 3 del D. Lgs. 19 gennaio 2019 n. 14.
Ancora, sulla base dell’assetto normativo vigente dal 15 agosto p.v., l’organo interno di controllo ha il dovere di segnalazione all’organo amministrativo della condizione di crisi (Art 14, comma 1) e l’Organo amministrativo ha il dovere di dare riscontro alla segnalazione e di assumere tempestivamente le misure necessarie a risolvere lo stato di crisi.
In considerazione delle gravi conseguenze che gli analisti si attendono dall’attuale crisi pandemica, in particolare sulla sostenibilità delle piccole e medie imprese, a partire dal 15 agosto imprenditori individuali e collettivi si troveranno a dover decidere sulla continuazione o meno della propria attività economica, rispondendo personalmente qualora assumessero scelte sbagliate o, peggio, omettessero una tale valutazione. Il fatto che, per effetto della proroga decisa con l’emergenza CODIS-19, i procedimenti automatici di apertura della crisi partiranno dal 15 febbraio 2021, non riduce affatto la responsabilità degli imprenditori, ma anzi la aumenta enormemente, caricandola esclusivamente sulle loro spalle, nel momento peggiore per le condizioni economiche del Paese. Non ci resta che sperare che il legislatore intervenga nuovamente per correggere l’ulteriore condizione sfavorevole in cui, loro malgrado, sono venuti a trovarsi quanti esercitano attività d’impresa.

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