LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E OBBLIGO DI REPECHAGE: NON E’ SUFFICIENTE LA CIRCOSTANZA CHE NON SIANO STATE EFFETTUATE ASSUNZIONI: CASS. N. 11356 DEL 24 MAGGIO 2011( #in)
La Corte di Cassazione torna, ancora una volta sull’onere di “repechage” nel caso di risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo ex art.3 Legge 604/1966. Il fatto storico: un lavoratore dipendente di una S.p.A. viene licenziato con motivazione riconducibile alla soppressione del suo posto di lavoro con ridistribuzione delle sue mansioni fra altri lavoratori. Ritenendo…