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Codice del consumo: niente garanzie in caso di clausole vessatorie al fideiussore di una società #in

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25212 del 29 novembre 2011 ha offerto una interpretazione restrittiva dell’articolo 1469 c.c. nell’ipotesi in cui il garante è una persona fisica. La Consulta ha sancito, infatti, che al fideiussore di un’azienda non sono applicabili le garanzie che il codice del consumo ha previsto in caso di clausole vessatorie. Con tale sentenza la Corte ha respinto il ricorso del fideiussore di una società nell’ambito di un contratto di leasing. La vicenda riguardava un uomo che aveva prestato garanzia in favore di una società in relazione a un leasing. In seguito, l’azienda non ha provveduto più al pagamento del canone mensile sostenendo che il contratto contenesse delle clausole vessatorie. Per tale motivo le autorità avevano richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore il quale si è opposto di fronte al Tribunale di Milano ma senza successo. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello. Quindi il fideiussore ha presentato ricorso in Cassazione rivendicando l’applicabilità, anche al suo caso, del codice del consumo. La terza sezione civile ha respinto tutti i motivi presentati dalla difesa. In sostanza se fosse stato un professionista e non una persona fisica a mettere a disposizione garanzie in favore di una società le nuove norme avrebbero trovato applicazione. Ad avviso della terza sezione civile e in ossequio alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, «va esclusa l’applicabilità della tutela del consumatore quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale ma a garanzia di un debito contratto da soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale», come ad esempio una società. In altri termini, la qualità del debitore principale «attrae» quella di fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Questo perché «la struttura funzionale della fideiussione si sostanzia in un rafforzamento accessorio del debito principale che viene garantito, in maniera tale da non poter non porre lo stesso rapporto principale come punto di riferimento per l’indagine circa l’applicazione o meno della normativa speciale disciplinata dal codice del consumo». D’altronde l’articolo 1469 del codice civile, al quale gli Ermellini hanno dato interpretazione restrittiva, prima dell’entrata in vigore del codice del consumo, qualificava come contratti dei consumatori quelli aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e tale definizione mal si conciliava con il contratto di fideiussione, che ha come causa la garanzia dell’adempimento di un’obbligazione altrui.
Avv. Angela Congi
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati

 

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