Accertamento illegittimo – condanna spese per Agenzia ed Equitalia
Illegittima emissione di cartelle di pagamento – Sonora condanna a pagare le spese del giudizio per l’Agenzia delle Entrate (in sede tributaria) e per Equitalia (in sede civile per due gradi di giudizio). Incuranti delle richieste in autotutela, l’Agenzia ha emesso lo sgravio solo a giudizio iniziato in sede tributaria ed Equitalia ha insistito in una insinuazione senza tenere conto dello sgravio nel frattempo disposto.
Con la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1510/2016 si conclude la paradossale vicenda di un accertamento effettuato sulla base di un controllo formale ad opera della Direzione Provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate.
Nei primi mesi del 2015 la Direzione di Cosenza dell’Agenzia emetteva nei confronti di un contribuente sottoposto a procedura concorsuale una cartella di pagamento di oltre € 200.000,00 a seguito di controllo ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72. Prima ancora della notifica della cartella, Equitalia proponeva domanda di insinuazione tardiva nella procedura concorsuale.
Il contribuente, costretto ad adire la sede giudiziaria per opporsi all’insinuazione, presentava anche due istanze in autotutela per rappresentare l’infondatezza della pretesa tributaria, senza però ottenere il provvedimento di sgravio. Non solo non otteneva lo sgravio, ma riceveva in notifica la cartella ed era costretto ad adire anche la sede tributaria.
Solo dopo l’instaurazione del contenzioso, la Direzione Provinciale di Cosenza si induceva ad emettere lo sgravio, riconoscendo la fondatezza delle richieste del contribuente, e dichiarando che la tardività dello dell’atto era dovuto a ragione “della particolare fattispecie in esame”, “della evidente particolarità e problematicità della materia” e “stante anche la scarsezza di prassi e giurisprudenza in riferimento alla specificità della materia”.
Pendente il contenzioso tributario con la dichiarazione formale di avvenuto sgravio da parte dell’Agenzia, Equitalia continuava a resistere all’opposizione all’insinuazione e costringeva il contribuente a proporre addirittura appello in sede civile.
Risultato: l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di giudizio in sede tributaria, mentre Equitalia è stata condannata alle spese di giudizio di primo e secondo grado per il principio della soccombenza virtuale, in quanto aveva continuato un contenzioso senza avere fatto il minimo sforzo per verificare che la pretesa tributaria alla base dell’insinuazione fosse ancora valida.
SLCV ha difeso il contribuente in sede civile.
Avv. Alessandra Villecco