Accordi di ristrutturazione dei debiti: pubblicità e termini. (#in)
Accordi di ristrutturazione dei debiti: pubblicità e termini.
Il debitore che raggiunge un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con il ceto creditore rappresentante almeno il 60% dell’esposizione complessiva, sulla base di quanto disposto dall’art. 182-bis legge fallimentare, può domandare al tribunale l’omologazione della stessa intesa, produttrice di effetti legali altrimenti preclusi agli accordi non omologati.
Tra i principali effetti di ciò vi è la costituzione di uno strumento di tutela sul patrimonio del debitore verso i creditori aderenti all’intesa, che non potranno avviare o proseguire azioni revocatorie su atti, pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione del piano. Con la previsione di cui all’art. 48, comma 2, del d. l. 78 del 31 maggio 2010, le tutele sul patrimonio del debitore vengono altresì estese per un delimitato arco temporale antecedente la pubblicazione nel registro delle imprese dell’accordo, con la disposizione che, nel periodo utile alle trattative che precedono la potenziale formalizzazione dell’intesa, non sia possibile avviare o proseguire azioni di natura cautelare o esecutiva. Quindi, anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo, si potrà vedere riconosciuta detta tutela, depositando presso il tribunale competente la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
In particolare, recentemente, certa giurisprudenza di merito ha affermato che anche l’istanza di fallimento deve essere considerata come un’azione esecutiva e che, ai fini della concessione del divieto, all’autorità giudiziaria spetta l’unico compito di riscontrare la completezza della documentazione richiesta dalla legge e la sussistenza della relazione di un professionista qualificato, il quale attesti l’attuabilità degli accordi. L’importanza della modifica legislativa deriva dal fatto che, proprio mentre tratta con i creditori, il debitore è esposto ai rischi più alti, tenuto conto del fatto che l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese ed è dunque facilmente conoscibile da chiunque. Proprio questa è la fase nella quale l’esigenza di protezione è più urgente. L’anticipato effetto protettivo si consolida e si ‘salda’ con quello successivo della durata di sessanta giorni, decorrente automaticamente dalla data di pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione sul registro delle imprese: ‘saldatura’ determinata dal successivo decreto di omologazione, che acquista valore di ratifica ex tunc dell’anticipato effetto preclusivo del divieto di azioni esecutive e cautelari. Inoltre è da escludersi la possibilità di una proroga al predetto termine, in quanto non prevista dalle norme. Oltre al dato letterale, non prevedendo espressamente l’articolo 182 bis la prorogabilità del termine, anche dal punto di vista sistematico va osservato che il procedimento, o meglio il sub¬-procedimento, diretto alla concessione della misura anticipatoria del divieto di azioni esecutive nel corso delle trattative, ex articolo 182 bis legge fallimentare, può essere considerato alla stregua di un procedimento cautelare tipico. Come nell’ambito dei procedimenti cautelari tipici è previsto che la causa di merito debba avere inizio entro un certo termine (anche in quel caso non superiore a sessanta giorni), decorso il quale il provvedimento cautelare perde la propria efficacia, così anche nell’ambito del procedimento ex articolo 182 bis il termine entro cui l’accordo deve essere depositato può essere considerato come un termine di efficacia della misura anticipatoria eventualmente concessa. Tale interpretazione appare condivisibile.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV