Anatocismo rimborsato anche senza estratto conto finale?
NOTA SULL’ORDINANZA N.6983 PUBBLICATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE IL 15.3.2024
Ordinanza 6983 del 15.3.2024
La suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.6983 depositata il 15.3.2024, attinge alla Giurisprudenza più recente in materia di prova del credito nella azioni di ripetizione di indebito promosse dai correntisti, nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto inerenti la movimentazione dei rapporti di conto corrente bancario.
Estratti conto in parte assenti
Secondo tali pregresse pronunce, il Giudice del merito può avvalersi , se gli estratti conto sono in parte assenti, di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, tipo contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse se da esso risulti il mero saldo),) e per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d’ufficio.
Novità pronuncia
La novità della pronuncia – che lascia a dire il vero perplessi – sta nella circostanza che tali principi siano ritenuti da applicare anche al caso in cui la lacuna documentale consista nella mancanza dell’estratto conto finale e, quindi, del documento finalizzato a provare il fatto posto a fondamento della domanda e cioè l’avvenuto pagamento dell’indebito.
Estratto conto finale
Conclusivamente, per la Suprema Corte, pur in mancanza dell’estratto conto finale, il correntista può fornire la prova del pagamento in altro modo ed, addirittura, il Giudice di merito può demandare tale accertamento ad una C.T.U. contabile – sempre che (diremmo noi) dalla valutazione di tutti gli elementi disponibili questa prova possa essere raggiunta.
Cosenza, 20.3.2024
Avv. Alessandra Villecco