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Anche l’Equitalia si deve insinuare al passivo nell’anno

 L’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, è tenuta al rispetto del termine per la presentazione della domanda tardiva di ammissione al passivo di un credito di cui all’art. 101 del RD 267/42, e i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle non possono costituire un’esimente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20910 depositata lo scorso11 ottobre 2011. Nei fatti, il Fallimento di una spa proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale con cui veniva accolta, in maniera parziale, l’opposizione allo stato passivo proposta da Equitalia avverso l’esclusione del proprio credito tributario – originato da un controllo sulla dichiarazione fiscale del 2005 – da parte del giudice in sede di procedura di cui all’art. 101 del RD 267/42 (domanda tardiva di ammissione al passivo di un credito) in quanto presentata oltre l’anno senza la dimostrazione del ritardo “incolpevole”. Secondo il Tribunale, ai fini dell’ammissione del credito, la valutazione dell’imputabilità del ritardo andava effettuata sul comportamento di Equitalia, legittimata a proporre la domanda di insinuazione. Ad Equitalia., però, i ruoli erano stati consegnati solo negli anni 2008 e 2009, quando l’anno per la proposizione dell’insinuazione tardiva era già scaduto nel 2007. Contestava, invece, il Fallimento, nel motivo di ricorso, che il ritardo nella presentazione dell’istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale avrebbe dovuto essere valutato in relazione non al comportamento del concessionario, ma a quello dell’Agenzia delle Entrate quale effettiva titolare del credito. La Cassazione, condividendo le argomentazioni della Curatela ricorrente, ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale in diversa composizione. Innanzitutto – ha precisato la Cassazione – per il ritardo nella presentazione dell’istanza di insinuazione tardiva vanno prese in considerazione le condotte sia del concessionario sia dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell’istanza citata, non basta asserire la mera mancata conoscenza della procedura fallimentare. Infatti, vi sono altre situazioni – da valutare caso per caso – in cui il creditore istante, anche se a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento, si trova comunque nell’impossibilità di presentare l’istanza nei termini (causa di forza maggiore o altre circostanze non imputabili). Nel caso di crediti tributari insinuati al passivo in modo tardivo – ha osservato ancora il Tribunale – non basta che l’Amministrazione finanziaria e il concessionario si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle. Infatti, anche l’Amministrazione finanziaria, come gli altri creditori, è tenuta al rispetto del termine annuale di cui all’art. 101 del RD 267/42, e i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle non possono costituire un’esimente. Ciò vuol dire che l’Amministrazione finanziaria, venuta a conoscenza della dichiarazione di fallimento, ai fini della tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo nel rispetto dei termini di legge, deve attivarsi immediatamente per predisporre i titoli. A tal fine – ha ricordato la Cassazione – nelle procedure concorsuali, il titolo per l’insinuazione al passivo è costituito dal solo ruolo, che rappresenta titolo valido attestante il credito. Non è necessario che l’insinuazione debba essere preceduta dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. 31 maggio 2011 n. 12019). Ebbene, è proprio in relazione ai “tempi strettamente necessari” – si legge nell’ordinanza – per lo svolgimento della predetta attività che va valutata la scusabilità del ritardo. L’onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 2 dicembre 2010 n. 24445). Ritardo, che è scusabile, ad esempio – ha riportato la Cassazione –, nel caso in cui il fallimento sia dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni. In tale ipotesi, infatti, l’Ufficio finanziario può iniziare la fase di accertamento solo l’anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni. Premesso quanto sopra, per la Cassazione il Tribunale non si è attenuto a tali principi, omettendo di valutare il comportamento dell’Amministrazione finanziaria nella fase di predisposizione dei ruoli per accertare se la stessa, una volta saputo della dichiarazione di fallimento, si fosse attivata per accelerare le procedure.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV

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