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Attenzione all’anno di competenza per le deduzioni relative alle perdite in bilancio #in

Le perdite sui crediti sono deducibili nell’esercizio in cui emergono gli elementi della precisione e della certezza. Il contribuente, pertanto, non può scegliere l’esercizio più vantaggioso in cui operare la deduzione, posto che la legge fiscale prevede espressamente il principio di competenza.
E’ quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011 e con specifico riferimento a debitori non assoggettati a procedure concorsuali.
La vicenda trae origine dalla contestazione di un avviso di accertamento in materia di imposte dirette che vedeva soccombente l’Amministrazione in entrambi i giudizi di merito in base alle eccezioni secondo le quali era legittima la perdita sul credito registrata nell’esercizio 1998, e non in quello 1992, atteso il ragionevole convincimento di poter comunque recuperare nel tempo in credito stesso. (Nel procedimento penale parallelo non si era potuto accertare nel 1992 il responsabile della frode per un raggiro ai danni della società contribuente, creditrice, e della cessionaria, debitrice, per cui la perdita andava dedotta in quell’esercizio e non nel 1998, anno in cui la società creditrice aveva abbandonato ogni azione di recupero del credito vantato).
L’Amministrazione finanziaria soccombente aveva proposto ricorso per Cassazione, ponendo a base dei propri assunti la violazione dell’art. 66 del DPR 917/1986 nel testo vigente ratione temporis e connessi vizi di motivazione in quanto, lasciando alla discrezionalità del contribuente la scelta di decidere il momento in cui operare fiscalmente la deducibilità della perdita, enuncia un principio di diritto non corretto, dovendo la deduzione essere operata con riferimento all’anno di competenza coincidente con l’esercizio in cui si siano concretizzati in modo non equivoco gli elementi circa l’irrecuperabilità del credito.
La Corte di legittimità, con la sentenza in esame, riafferma, consolidando il principio già acclarato, che le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell’esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui si manifestano per la prima volta gli “elementi certi e precisi” dell’irrecuperabilità del credito, mentre a nulla rileva la circostanza che il TIUR non imponga di dedurre le perdite nel solo esercizio in cui ricorrono i predetti elementi.
Una diversa conclusione, osserva la Corte, consentirebbe al contribuente la scelta del periodo d’imposta più conveniente per riportare la perdita in questione in spregio alla regola espressa dal principio di competenza (articolo 75 comma 1), che rappresenta, invece, il criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d’impresa.
Avv. Ombretta Alitto
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati
 

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