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Autovelox. Cassazione:Non basta un solo cartello

 

Autovelox: il cartello che avvisa sul controllo elettronico della velocità va installato ad ogni incrocio

Il Comune non può installare un unico cartello, per informare gli utenti stradali in merito al controllo elettronico della velocità, collocandolo solo all’inizio del tratto stradale. L’informazione va ripetuta a ciascun incrocio, in modo che coloro che si immettono ad altezze successive a tale segnale, possano essere a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo elettronico della velocità, presenti sul percorso. L’ente proprietario della strada ha, quindi, il dovere di aggiungere, dopo ogni intersezione, diramazione e incrocio, lungo il tragitto della stessa strada, un segnale che informa circa la presenza degli autovelox. E tale obbligo non vige soltanto per i cartelli stradali cd. “prescrittivi”, ovvero preordinati ad assicurare la sicurezza e la fluidità del traffico, bensì anche per quelli “informativi”, come i segnali che avvisano in merito al controllo elettronico della velocità. Se il descritto obbligo non è rispettato dall’amministrazione, la multa può essere utilmente impugnata.

Questo il dictum reso dalla II Sezione civile della Suprema Corte (Sentenza 29 luglio 2016, n. 15899), riconoscendo valida la tesi sostenuta da un automobilista che, avendo circolato alla guida di un’autovettura lungo una strada alla velocità di 72 km/h, invece che a quella massima consentita di 50 km/h, si era visto elevare una multa per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma VIII. Nel ricorso aveva dedotto che non può ritenersi legittima la collocazione di un unico cartello di preavviso di controllo elettronico della velocità posto all’ingresso del comune e non più ripetuto per i successi 20 km della strada di competenza della medesima amministrazione comunale, di guisa che chi vi si immetta provenendo da un tratto di strada successivo al punto d’ingresso al paese, non incontra alcuna segnalazione, a riguardo, lungo il tragitto.

Pertanto, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.


Avv. Angela Congi

SLCV

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