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Avvertimento art. 492 C.C., comma 3, e validità dell’atto di pignoramento

LA MANCANZA DELL’AVVERTIMENTO DI CUI ALL’ART. 492 C.P.C., COMMA 3, NON DETERMINA LA NULLITÀ DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO (Cass. Civ. 23.03.2011 N ° 6662)
L’omissione dell’avvertimento rivolto al debitore della possibilità di richiedere la conversione, pur non comportando la nullità dell’atto di pignoramento in sé considerato, non può essere reputata priva di conseguenze sul corso della procedura esecutiva; infatti, se è vero che l’avvertimento in questione riproduce nell’atto di pignoramento una norma già altrimenti operante nel sistema quale è quella dell’art. 495 c.p.c., se dalla mancanza del primo non si facesse derivare conseguenza alcuna, essendo comunque indiscutibile l’applicabilità di tale ultima previsione, si finirebbe per dare una lettura sostanzialmente abrogativa di una formalità alla quale, invece, il legislatore della riforma ha annesso tanta importanza da farla assurgere ad elemento necessario dell’atto di pignoramento. Piuttosto, proprio prendendo le mosse dalle ragioni di tale novità legislativa quali su evidenziate, si deve ritenere che, ogniqualvolta il debitore non sia stato reso espressamente edotto della facoltà riconosciutagli dall’ordinamento di presentare istanza di conversione, non possa essere disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 e che, qualora vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perché emessa in violazione dell’interesse del debitore ad essere informato delle modalità e del termine per avanzare un’utile istanza di conversione.
Ne segue che quando tale interesse del debitore, pur non essendo stato garantito al momento della notificazione dell’atto di pignoramento (perché mancante dell’avvertimento ex art. 492, co. 3, c.p.c.), sia comunque soddisfatto prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione (sia con altro atto fattogli notificare dal creditore, che con un provvedimento del giudice dell’esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), in modo che egli sia messo in grado di avanzare tempestivamente l’istanza di conversione, la procedura esecutiva può regolarmente proseguire.
In definitiva, la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., comma 3, non determina la nullità dell’atto di pignoramento, in quanto l’interesse del debitore a venire informato delle modalità e del termine per avanzare un’utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva, purché prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.. In mancanza, il provvedimento che tale vendita o assegnazione disponga è opponibile ai sensi e nei termini dell’art. 617 c.p.c.
Avv. Angela Congi
SLCV

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