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C’E’ RISARCIMENTO ANCHE PER IL FERMO TECNICO IN OFFICINA DELL’AUTO:

Si ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito in caso di fermo tecnico dell’auto in officina. E’ quanto sostiene la terza sezione della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 6907, depositata in data 8 Maggio 2012.
Infatti, nel caso de quo, il proprietario di un’automobile, che aveva subito dei danni al proprio autoveicolo a seguito di un incidente stradale (fra l’altro provocato da un altro automobilista), ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace di Napoli, il risarcimento dei danni per il c.d. “fermo tecnico” della sua auto, rimasta forzatamente in sosta presso un’autofficina per la riparazione.
Tale sentenza viene poi riformata in sede di Appello, con la conseguenza che il danno, prima riconosciuto, viene poi rinnegato.
A questo punto, l’appellante si rivolge alla Suprema Corte di Cassazione, la quale con la sentenza in oggetto accoglie il ricorso facendo notare che pur in assenza di una prova specifica, si può procedere ad una liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico "rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo, a cui esso e’ destinato". Ciò in quanto, secondo i giudici della Corte, il danno si palesa nel semplice fatto che il bollo e l’assicurazione continuino a decorrere pur se il mezzo rimane fermo in officina per le dovute riparazioni, o ancora per l’aver sostenuto delle spese per il noleggio di eventuali mezzi di trasporto sostitutivi.
Naturalmente tutto ciò a prescindere dall’opportunità di ottenere il risarcimento di danni maggiori, dei quali, diversamente, si dovranno fornire le relative prove in giudizio.
Quanto fin qui riportato attiene, però, alla sola assicurazione obbligatoria, poiché in riferimento alle altre garanzie facoltative (si pensi all’assicurazione furto-incendio) si continuano ad applicare le clausole della polizza, le quali, di norma, escludono il risarcimento del fermo tecnico.
Ulteriore principio sancito dalla Corte è, infine, quello secondo cui la “sosta forzata” del veicolo va risarcita entro i limiti della sua durata teorica, pre-stabilita da appositi schemi di riferimento adottati dalle compagnie per singolo intervento di riparazione.
Si presume, infatti, che il proprietario dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, ma ancora marciante, possa decidere di lasciare il mezzo in officina solo quando i pezzi di ricambio saranno tutti disponibili, continuando, nell’attesa, a farne uso.
Il caso in esame dovrà, pertanto, essere riesaminato dal Tribunale di Napoli, a cui la Corte Suprema ha rinviato, che dovrà quantificare l’esatto ammontare del risarcimento da riconoscere all’automobilista per aver subito la sosta forzata.
Dott.ssa  Cristina  Naccarato
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati
 

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