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Con la separazione finisce il comodato se la casa non è stata assegnata come casa coniugale: Cass. n. 2103/2012 #in

Con sentenza n. 2103, depositata il 14 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, finisce anche il comodato della casa data alla nuora. In particolare, nel caso di specie il Tribunale di Vasto, applicando l’articolo 1810 cod. civ. (che regola il c.d. “Comodato senza determinazione di durata”, in base al quale se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede), ha accolto la domanda di un suocero nei confronti della nuora separata, alla quale non era stato concesso il diritto di abitazione nella casa coniugale, condannando la stessa al rilascio immediato dall’abitazione, concessa in comodato, occupata sine titulo dalla nuora. La donna proponeva ricorso per cassazione. Rigettando il ricorso e spiegando le ragioni della legittimità del provvedimento emesso dal Tribunale di primo grado, la Corte, citando una sentenza delle Sezioni Unite, a riguardo, la n. 13603/2004, la quale stabiliva che in caso di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà destinato a casa familiare "il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.".ha inoltre aggiunto che "secondo tale orientamento, il comodato adibito ad uso casa coniugale rientrerebbe nell’ipotesi di cui al comma l dell’art. 1809 c.c., la cui restituzione, pertanto, è legata al termine dell’utilizzo. Nel caso in esame, essendo venuta meno la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene oggetto di comodato, è venuto meno anche lo scopo di quest’ultimo". Nella parte motivata della sentenza si legge, inoltre, che “la specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato cosiddetto precario e che legittimano la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante”.
Nel caso in esame, essendo cessata la convivenza e in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene oggetto di comodato, è cessato anche lo scopo di quest’ultimo.
Per cui appare legittima e pacifica la decisione adottata dai giudici della Suprema Corte, con la quale il suocero è stato considerato l’unico proprietario della casa oggetto di lite.

Dott.ssa Cristina Naccarato
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati
 

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