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Conciliazione giudiziale. Legittima la norma sulle nuove sanzioni?

Conciliazione giudiziale:

Le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità (art.1 comma 19) all’art. 48 comma 6 del D.lgs n.546/1992 prevedono che in caso di conciliazione giudiziale le sanzioni amministrative si applicano ,non più nella misura pari ad 1/3, ma nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali.
Ai sensi del comma 22 dell’art.1 della legge di stabilità, tale modifica si applicherà ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Per evitare dubbi interpretativi, le nuove sanzioni, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Quindi la notifica vale quale “momento propositivo” del ricorso.

Entrata in vigore delle modifiche al sistema sanzionatorio:

La definizione del momento temporale in cui le modifiche apportate al sistema sanzionatorio troveranno applicazione, è stabilito dall’art. 1 comma 21 e 22 della legge di stabilità 2011.
Riassumendo:
• Le nuove sanzioni in tema di Accertamento con adesione troveranno applicazione per tutti gli atti definibili emessi dall’Amministrazione finanziaria a decorrere dal 1° febbraio 2011;
• Gli incrementi sanzionatori in tema di conciliazione giudiziale toveranno apllicazione per tutti i ricorsi notificati a decorrere dal 1° febbraio 2011;
• L’innalzamento delle sanzioni in tema di ravvedimento operoso, troverranno applicazione per tutte le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 (naturalmente per i ravvedimenti riferiti a violazioni commesse anteriormente alla data del 1° febbraio 2011 si dovranno continuare ad applicare le sanzioni previgenti).

Ammettere che il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione per gli atti emessi dall’Amministrazione in data successiva al 1° febbraio 2011 ma riferiti a periodi d’imposta antecedenti a quello di entrata in vigore della legge di stabilità, equivale a dare efficacia retroattiva ad una norma entrata in vigore successivamente al periodo d’imposta accertato.

Ciò sembrerebbe contravvenire sia con:
• l’art.3 del D.lgs. n. 472/1997 (principio di legalità) – in tema di norme tributarie sanzionatorie – secondo cui:
– nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (I co.) ;
– se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole (III co.);

• il principio costituzionale contenuto nell’art. 25 2° comma della Cost. – in tema di sanzioni amministrative penali – in base al quale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Alla luce di quanto appena detto, sembrerebbe che le nuove sanzioni possano essere applicate ai soli atti emessi successivamente alla data del 1° febbraio 2011 riferiti all’anno d’imposta 2011 e successivi.

Saporito Giulio
SLCV

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