CONCORDATO PREVENTIVO / DECRETO DI OMOLOGA TRIBUNALE DI COSENZA. I POTERI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Commento al decreto di omologa n. 772/2018 del Tribunale di Cosenza. Note sui poteri del Commissario Giudiziale.
Con Decreto n. 772/2018 il Tribunale di Cosenza ha omologato un piano concordatario di liquidazione su cui si era sviluppato un confronto tra il debitore e il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale all’apertura della procedura.
Il decreto in commento assume una certa rilevanza sotto molteplici profili. Primo fra tutti quello relativo al ruolo del Commissario Giudiziale nell’ambito della procedura concordataria. In particolare, il decreto in commento assume un certo rilievo circa le modifiche al piano che il debitore deve apportare sulla base delle segnalazioni del Commissario Giudiziale. Nel caso che qui interessa, in particolare, si era sviluppato tra il debitore e il Commissario Giudiziale una divaricazione in merito alla classificazione di alcuni debiti della società concordataria. Tale diversità di vedute non riguardava l’importo dei crediti, ma piuttosto l’interpretazione giuridica del loro grado e, per alcuni di essi, addirittura l’opportunità di considerarli o meno nel piano dei pagamenti. Del merito si dirà dopo, perché qui interessa la conseguenza metodologica di una tale differenza di opinioni. La società concordataria, infatti, aveva depositato un piano che , per come si legge nella Relazione ex art. 172, ad avviso del Commissario Giudiziale si sarebbe dovuto modificare con riguardo ad alcuni crediti in contenzioso con dei soci receduti, al credito derivante da un contratto di cash pooling ed alla previsione del compenso per il liquidatore.
La Società aveva già attentamente valutato gli aspetti sollevati dal Commissario Giudiziale e, per meglio istruire la propria domanda concordataria, aveva depositato un documento integrativo del piano, finalizzato a mantenere le previsioni originarie, pur apportando delle modifiche formali che meglio si prestavano ai precedenti giurisprudenziali sulla base dei quali la Società aveva deciso di mantenere la propria posizione.
L’adunanza dei creditori si svolgeva quindi alla luce delle due posizioni rappresentate e i creditori approvavano comunque il piano. Si esprimeva a questo punto nuovamente il Commissario Giudiziale, che nella relazione ex art. 180 riproponeva pedissequamente le sue osservazioni, sottoponendo al Tribunale le questioni controverse.
Con il decreto in commento il Tribunale di Cosenza dedica in premesse poche righe alle questioni sollevate dal Commissario Giudiziale, sostanzialmente per avvalorare le tesi della società concordataria, con l’approvazione senza alcuna modifica del piano originariamente depositato.
Le circostanze finora descritte dimostrano senza dubbio che le uniche modifiche che il Commissario Giudiziale può intimare al debitore che presenti una domanda concordataria attengono alla corretta contabilizzazione degli importi debitori ed al rispetto della par condicio creditorum. Nessun potere ha invece il Commissario Giudiziale nell’interpretazione giuridica delle singole posizioni debitorie, che la società concordataria tratta nel piano sotto la propria ed esclusiva responsabilità.
In particolare, il Commissario Giudiziale contestava la previsione nel piano delle spese di gestione destinate alla remunerazione del liquidatore sociale, il cui compenso, peraltro, approvato dall’assemblea qualche settimana dopo il deposito della domanda di concordato, era comprensivo della redazione del piano concordatario. Aveva quindi indicato il Commissario Giudiziale alla società concordataria di escludere dal piano dei pagamenti l’importo destinato alla copertura di tali spese. Il Tribunale, però, sancisce con il proprio decreto il semplice principio, pure rivendicato dalla società concordataria, che “il compenso del liquidatore di società di capitali può e deve essere deliberato dall’assemblea, a ciò non ostando la circostanza che tale compenso non fosse stato già oggetto di previsione antecedentemente all’apertura della procedura concordataria.”
Ancora, il Commissario Giudiziale contestava la previsione di pagamento relativa al rischio di un contenzioso in essere tra la società ed alcuni soci recedenti. A tal proposito, dichiarava nella relazione ex art. 171 il Commissario Giudiziale: “Tali aspetti suggeriscono il declassamento di tale voce di credito escludendone la rilevanza ai fini della stima del fabbisogno concordatario”. Secondo il Commissario Giudiziale, quindi il debito verso i soci recedenti non doveva proprio essere considerato ai fini dei calcoli concordatari.
A tale tesi la Società faceva rilevare che il credito doveva considerarsi in via di maturazione per effetto della imminente conclusione del procedimento ricognitivo del valore delle quote, in corso avanti il giudice competente. Doveva quindi necessariamente prevedersi una specifica appostazione nella massa passiva e che, quand’anche fosse stata ritenuta relativa ad un credito postergato, nulla avrebbe ostato a prevedere il soddisfo del credito in analogia al soddisfo previsto per i crediti chirografari, per come ha in passato ribadito la Corte di Cassazione.
Il Commissario Giudiziale ignorava i chiarimenti forniti dal debitore prima dell’adunanza dei creditori e ribadiva nella sua relazione ex art. 180, dopo l’approvazione del piano, le sue critiche.
Il Tribunale ha sancito con il suo decreto di omologa, da un lato, che il credito dei soci recedenti andava inserito nel piano e, dall’altro, che andava considerato postergato. Approvando il piano nella formulazione proposta dal creditore, il Tribunale ha quindi aderito alla tesi che anche i crediti postergati possano essere soddisfatti, in qualche misura, nella procedura concordataria, purché si rispettino i paletti dettati dalla Corte di Cassazione.
Infine, il debitore e il Commissario Giudiziale hanno esposto tesi contrapposte circa la qualificazione di un credito vantato dalla società capogruppo in conseguenza di un contratto di zero balance cash pooling. Secondo il Commissario Giudiziale doveva essere considerato alla stregua di un finanziamento e, per effetto di ciò, andava considerato come un credito postergato senza alcuna previsione di soddisfo. Tale tesi, sostenuta nella relazione ex art. 171, veniva nuovamente ribadita nella relazione ex art. 180, senza alcuna cura delle argomentazioni della società concordataria.
Ma pure su tale, ultimo, aspetto, il Tribunale ha aderito alla tesi della società concordataria, sostenendo nel suo decreto che “il contratto di zero balance cash pooling non configura un vero e proprio finanziamento ma un contratto corrente”. Ne discende che anche su tale aspetto trova accoglimento la tesi sostenuta dalla società concordataria nel considerare il debito relativo al contratto di cash pooling alla stregua dei crediti chirografari.
Volendo concludere l’analisi del decreto di omologa, non può nemmeno sottovalutarsi la scelta, operata dal Tribunale, di nominare Liquidatore Giudiziale lo stesso professionista incaricato a suo tempo dalla società di assumere l’incarico di Liquidatore Sociale e di redigere, nella qualità, anche il piano concordatario di liquidazione.