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Condotte abusive: l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (#in)

Appurata l’esistenza di una situazione di dipendenza economica tra imprese, ai fini della applicazione dell’art. 9 della legge 192/1998, occorre procedere ad un accertamento diretto all’individuazione dell’eventuale abuso che di tale situazione venga compiuto.
A tale scopo, un valido ausilio è offerto dallo stesso art. 9 che, al secondo comma, elenca le tipologie di condotte abusive: l’abuso può consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
È opportuno evidenziare che all’ elencazione di cui al secondo comma è attribuibile un valore meramente esemplificativo e non tassativo, potendo l’abuso derivare da condotte atipiche o manifestarsi mediante differenti modalità.
Indubbiamente, l’ipotesi di condotta abusiva che maggiormente ha interessato la Dottrina è quella dell’applicazione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie; è possibile affermare che siffatta condotta è ricollegabile alla più ampia nozione di “eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi” di cui al primo comma dello stesso articolo 9.
Deve intendersi per eccessivo squilibrio economico una forte divaricazione economica fra le prestazioni delle due parti, e la posizione di chi lamenta di aver subito l’abuso dovrà essere vagliata alla stregua di un criterio di valutazione complessivo che dovrà tenere conto di tutte le clausole contrattuali.
Tuttavia,occorre rimarcare il concetto secondo cui la disparità contrattuale è abusiva solo quando la ineguaglianza di trattamento sia la conseguenza della posizione dominante di cui il contraente più forte abusi a fronte della dipendenza economica dei contraenti più deboli, i quali sono costretti a sottostare a qualsiasi pretesa, dal momento che a loro è impossibile o grandemente difficile reperire sul mercato adeguate alternative.
Le clausole eccessivamente gravose vanno individuate generalmente dal contratto; in linea di massima esse sono comunque ricollegabili agli standards eccessivamente elevati richiesti dalla parte forte del rapporto alla controparte, e agli ingenti investimenti che questi comportano. A tal proposito una acclarata corrente dottrinaria, vuole che costituisca condotta abusiva il comportamento di quel contraente che – attraverso l’imposizione di corrispettivi non remunerativi per il soggetto dipendente – non permetta al soggetto dipendente di recuperare gli investimenti, cioè di lucrare i normali profitti operativi per il periodo di tempo sufficiente a ripagarlo degli investimenti effettuati, assicurandogli anche, si deve ritenere, un congruo ritorno sugli investimenti.
Infatti, la situazione di specificità degli investimenti pone il soggetto che ha compiuto l’’investimento in posizione di dipendenza economica rendendolo vulnerabile ad una situazione di “ricatto”, poiché egli cercherà in ogni modo di non perdere gli investimenti compiuti.
La specificità degli investimenti effettuati, per di più, comporta che questi potrebbero non essere, in tempi ragionevoli, facilmente reversibili in altra attività imprenditoriale, e questo, a maggior ragione, può sfociare in condotte abusive verso il contraente debole.

Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV

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