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CONTRATTO A TERMINE: legittimità del tetto massimo dell’indennizzo introdotto dal Collegato Lavoro (Corte Costituzionale 11 novembre 2011 sentenza n.303) =in

“Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.32 commi 5,6 e 7 della L. 4 novembre 2010 n.183, con l’effetto che i Giudici, oltre a convertire a tempo indeterminato il contratto di lavoro a termine che sia illegittimo, ben possono applicare, in tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), l’indennità risarcitoria, nei limiti minimi e massimi ivi indicati ed anche dimezzarla, ove il contratto collettivo applicabile preveda l’assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
Così si è espressa la Corte Costituzionale, in data 11 novembre 2011, sulle questione di legittimità costituzionale dell’art.32 commi 5,6 e 7 del Collegato Lavoro sollevate, con riferimento agli artt.3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 primo comma della Costituzione, dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Trani.
La norma di cui si discute prevede, in particolare nel comma 5, che nel caso in cui un contratto a termine venga convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa dell’illegittima apposizione del termine, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con una indennità “omnicomprensiva” nella misura compresa tra il minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Tale indennità può essere dimezzata, secondo il comma 6 della norma, in presenza di accordi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con i sindacati che prevedano l’assuzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Il comma 7, infine, stabilisce l’applicabilità di tali disposizioni anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010).
Ebbene, la finalità dell’art.32 del Collegato Lavoro era principalmente quella di arginare il diffuso fenomeno di impugnare i contratti a termine al limite della prescrizione quinquennale al fine di vedersi riconosciuto dal Giudice un risarcimento pari a tutte le retribuzioni dovute dalla scadenza del contratto a termine sino all’effettiva riammissione in servizio. Tale indennizzo, anche se doveva tener conto sia della data in cui veniva messa a disposizione la prestazione lavorativa da parte del lavoratore (messa in mora ed offerta della prestazione) sia di eventuali redditi che il medesimo aveva percepito nelle more processuali (c.d. aliunde perceptum), arrivava sempre a cifre considerevoli vista la durata dei giudizi. Conseguentemente il legislatore del Collegato Lavoro ha ritenuto opportuno fissare un “tetto massimo” a tale risarcimento introducendo una forbice che va da 2,5 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, ferma restando la riammissione in servizio per il lavoratore.
La questione di costituzionalità, in sintesi e principalmente, si fondava sul fatto che (i) l’indennità così come stabilità fosse sproporzionata rispetto al danno subito dal lavoratore, (ii) il datore di lavoro avrebbe potuto prolungare intenzionalmente i tempi del giudizio, (iii) o addirittura sottrarsi all’esecuzione della sentenza di condanna non potendo questa essere oggetto di esecuzione in forma specifica.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata tale questione osservando, in primo luogo, come la normativa precedente presentava delle incertezze nella quantificazione del risarcimento, perché nella liquidazione del danno il Giudice  doveva tener conto di due variabili non sempre esattamente individuabili: 1)il dies a quo da cui far partire il diritto al risarcimento del danno, 2) l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum.
Ciò premesso la Consulta non solo ha osservato come l’art.32 in esame introduce, invece, un criterio di liquidazione più certo ed omogeneo e di facile applicazione, ma ha, soprattutto, ribadito come la maggiore e principale tutela per il lavoratore precario è la conversione del contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre la condanna all’indennità in questione è soltanto aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione.
Quanto, poi, alla presunta insufficienza dell’indennità così come forfetizzata che potrebbe indurre la parte datoriale a non eseguire la condanna, la Consulta ha evidenziato che l’indennità copre soltanto il “periodo intermedio” ossia quello che va dalla scadenza del termine sino alla sentenza. Dopo la sentenza, il datore sarà obbligato, oltre alla riammissione in servizio del lavoratore, anche alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla sentenza sino all’effettivo inserimento in azienda.
Inoltre, secondo i Giudici della Corte Costituzionale, non vi sarebbe sproporzione tra l’indennità forfettaria rispetto al danno subito dal lavoratore destinato a crescere nel tempo in quanto: (i) il legislatore ha fissato anche dei termini di decadenza per impugnare il contratto a termine, ossia 60 giorni + 270 giorni, a decorrere dalla scadenza del contratto. Ciò comporta che l’indennità è proporzionata rispetto ai tempi fissati per iniziare il giudizio, tenendo conto anche della celerità che caratterizza il processo del lavoro; (ii) l’indennità forfetaria non prevede la detrazione dell’aliunde perceptum.
Secondo la Consulta è legittimo anche il comma 6 dell’art.32 del Collegato Lavoro, che dimezza il limite superiore dell’indennità in questione in presenza di accordi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con i sindacati che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, in quanto il legislatore prevede già un corsia preferenziale per le assunzioni di tali lavoratori precari per come stabilito dagli accordi sindacali.
Infine, anche il comma 7 (che sancisce l’applicabilità della norma anche ai giudizi pendenti) della norma in esame viene dichiarato legittimo perché non vi è motivo di differenziare posizioni lavorative sostanziali tutte dello stesso tipo e tutte sub iudice.
In conclusione, risolvendo tale questione di legittimità costituzionale, la Consulta consente la ripresa di tutti i processi in corso che erano stati sospesi in attesa di tale pronuncia e fornisce delle indicazioni e dei chiarimenti sui rimedi che il legislatore ha introdotto per equilibrare i contrapposti interessi tra lavoratore e datore di lavoro: al lavoratore precario vengono garantiti la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato oltre ad una indennità che è certa e che non è sottoposta ad alcun tipo di onere, al datore di lavoro assicura la predeterminazione dell’entità del risarcimento dovuto dalla data di scadenza del termine fino alla sentenza.

Avv. Valeria Villecco
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati
 

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