Cosenza – Giudice del Registro – Società – Perdite – Causa Scioglimento – Iscrizione Registro Imprese – Forma verbale assemblea – Arbitraria Motivazione Diniego– Giudice del Registro non annulla diniego
Con il decreto del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Cosenza n. 115/2018 del 13.02.2018 è stato rigettato il ricorso presentato da una Società contro un provvedimento di diniego, adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, di iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento della Società ex art. 2484 n. 4 c.c..
La Società aveva proposto ricorso contro il provvedimento del Conservatore ritenendolo arbitrario, in quanto riconducibile alla mancata esibizione, da parte degli amministratori richiedenti l’iscrizione, di un verbale di assemblea redatto nella forma di atto pubblico notarile.
In realtà l’assemblea si era pure tenuta, sebbene in forma ordinaria, ed aveva preso atto della causa di scioglimento accertata dagli amministratori, provvedendo pure a nominare il Liquidatore.
Ad avviso degli amministratori della Società, dunque, il Conservatore si era rifiutato arbitrariamente di procedere all’iscrizione dello scioglimento e della liquidazione secondo la procedura semplificata adottata a livello nazionale. Avevano quindi proposto ricorso.
Al ricorso della Società ha resistito la Camera di Commercio di Cosenza, presso cui è tenuto il Registro delle Imprese, ribadendo la necessità della presenza di un verbale redatto nella forma dell’atto pubblico per procedere alla registrazione della causa di scioglimento, anche con la modalità della procedura semplificata.
Il Giudice del Registro ha quindi deciso, ritenendo valido il rilievo del ricorrente circa l’arbitrarietà della richiesta di un atto pubblico notarile per la registrazione dello scioglimento, ma, incredibilmente, rigettando il ricorso.
Secondo il Giudice del Registro di Cosenza, infatti, lo scioglimento per riduzione del capitale sociale sarebbe una fattispecie progressiva che si compirebbe con il passaggio assembleare. Secondo il Giudice, quindi, gli amministratori avrebbero dovuto assumere una seconda delibera di CDA dopo la riunione dell’assemblea che aveva preso atto della prima delibera del CDA, con cui si era rilevata la ricorrenza della fattispecie di scioglimento e si era decisa la convocazione dell’assemblea dei soci. Solo dopo questa seconda delibera, da assumere senza le forme dell’atto pubblico, gli amministratori avrebbero potuto richiedere l’iscrizione diniegata.
La decisione del Giudice del Registro appare illogica ed erronea per una serie di motivi.
Innanzitutto per l’erronea ricostruzione dei fatti di causa, avendo il Giudice di prime cure richiamato un’istanza in realtà mai promossa dal convenuto durante la causa.
Ma soprattutto è apparsa illogica per l’arbitraria interpretazione, ad opera del Giudice del Registro, delle norme del Codice Civile che espressamente fanno capo agli amministratori della responsabilità di accertare, senza alcun indugio, la ricorrenza di una causa di scioglimento.
Ancora più illogica è sembrata la scelta del Giudice del Registro di dare ragione al ricorrente sulla questione di diritto che aveva dato luogo al contenzioso, riconoscendo in tal modo l’arbitrarietà del diniego opposto dal Conservatore all’iscrizione, senza però assumere la conseguente sanzione dell’annullamento del provvedimento di diniego e senza dare la possibilità, alla Società, di integrare l’istruttoria della sua originaria richiesta, esibendo un documento che non era mai stato richiesto prima nel corso del normale iter amministrativo.
In pratica la mancata registrazione dello scioglimento potrebbe aver prodotto conseguenze sui terzi (che ancora non hanno conoscenza di una causa di scioglimento verificatasi ormai da molto tempo) di cui la responsabilità non può certamente far capo agli amministratori della Società, che anche a parere del Giudice del Registro non dovevano produrre la documentazione richiesta loro dal Conservatore. Ma nemmeno quest’ultimo, secondo il Giudice del Registro è eventualmente responsabile di tali effetti, non avendo il Giudice annullato il suo originario provvedimento di diniego. Ma chi è responsabile, allora, del fatto che un’iscrizione al registro delle imprese non è stata effettuata perché agli amministratori interessati il Conservatore ha richiesto un adempimento diverso da quelli indicati dalle norme tecniche ed anche da quello che il Giudice del Registro ha ritenuto necessario (pure esso non contemplato nelle guide operative all’adempimento)?
La Società ha proposto reclamo al provvedimento del giudice.
Dr. Saverio Carlo Greco