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Dilazione pagamento imposte

Con l’art. 13-bis comma 1 del DL 113/2016, convertito con L. 160/2016 è stata prevista la riammissione alla dilazione dei ruoli per quei contribuenti decaduti da una dilazione precedente. Si tratta di un provvedimento che ricalca quelli già assunti in passato per rispondere alle difficoltà di pagamento connesse con il perdurare dello stato grave di crisi economica in cui versa il Paese e che si riflette in primo luogo con una grave carenza di liquidità.
La normativa disciplina le dilazioni concesse dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, che riguardano anche le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.
Può essere ammesso alla dilazione chi è decaduto dal precedente beneficio entro il 1 luglio e presenta la nuova domanda di dilazione entro il 20 ottobre 2016.
Una volta concessa la nuova dilazione, se ne perde nuovamente il beneficio qualora non vengano pagate 5 rate del piano, anche non consecutive.
La dilazione viene concessa in qualunque caso, anche se si supera l’importo di 60.000€ e non è quindi prevista alcuna forma di garanzia.

Saverio Carlo Greco
SLCV

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