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Esecuzione immobili ediliza residenziale pubblica e obbligo di comunicazione

Case popolari

Esecuzione immobili ediliza residenziale pubblica. Obbligo di comunicazione  ex art.1 comma 376 L. 178/2020: è applicabile solo se l’esecutato sia il costruttore e/o il realizzatore dell’intervento edilizio.

Obbligo di informativa art. 1, comma 376, della L. 178/2020

Importante pronuncia del Tribunale di Cosenza (GE: Dr Mariarosaria Savaglio) che, a seguito di opposizione all’esecuzione da parte della esecutata, ha ritenuto infondata la stessa, tra l’altro, nella parte in cui il creditore procedente non avrebbe rispettato l’obbligo – introdotto dall’art. 1, comma 376, della L. 178/2020 per le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata o agevolata, che sono stati realizzati in tutto o in parte con risorse pubbliche – di effettuare previa formale comunicazione agli uffici competenti del Comune ove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento.

Quando si applica

Il Giudice, accogliendo la tesi della creditrice procedente, ha rilevato come il predetto obbligo sia da intendersi applicabile solo qualora la qualità dell’esecutato sia quella del costruttore e realizzatore dell’intervento edilizio. Ciò si evince da dato  normativo che, non a caso, prevede che “la nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva”.

Ratio della norma

Del resto la ratio della norma è da rinvenirsi, nel solco delle Sezione Unite della Cassazione (Sentenza n. 18135 del 16/09/2015), nel principio secondo cui i vincoli soggettivi ed oggettivi degli immobili di edilizia residenziale pubblica non sono opponibili alle procedure esecutive immobiliari. La predetta giurisprudenza ha da una parte inteso porre un argine ad intenti speculatori solo da parte dei predetti soggetti e dall’altra garantire la libera circolazione dei beni anche in caso di immobili assoggettati ad esecuzione immobiliare, nell’ottica di un sensato bilanciamento degli interessi.

Omissione sanabile

Il Tribunale di Cosenza ha quindi rilevato che anche a voler concedere che l’obbligo possa essere riferito anche ai successivi assegnatari, all’omessa comunicazione non appare essere ricollegata alcuna sanzione in ordine all’efficacia del precetto, ma è prevista la possibilità di sanare l’omessa comunicazione nell’ambito della procedura esecutiva, tanto più che non si comprendono le facoltà che suddetti organi poterebbero esercitare una volta raggiunti dalla comunicazione.

La decisione, certamente rappresentante un precedente importante se non ad oggi unico, aveva ad oggetto un immobile costruito con un finanziamento pubblico che risulta essere stato erogato antecedentemente all’anno 1989, circostanza che il Giudice dell’Esecuzione ha rilevato presupporre anche la decadenza dal vincolo di inalienabilità in capo agli alloggi costruiti in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata o agevolata, il quale comunque, come già detto, non impedisce la pignorabilità degli immobili.

Avv. Raffaele Scionti

SLCV

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