Studio Legale Commerciale Villecco & Associati

News

  1. Home
  2. /
  3. Attualità
  4. /
  5. Giudizi tributari: sospensione dell’efficacia...

Giudizi tributari: sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza possibile in appello #in

 Nel processo tributario è legittima la sospensione delle sentenze depositate dalle Commissioni Tributarie Regionali quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile. (Cassazione Civile Sez. Trib. Sent. n. 2845 del 24/02/2012.)
Lo ha stabilito la recente sentenza n. 2845 depositata il 24/02/2012 dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria che, applicando per la prima volta i principi enunciati dalla Consulta nell’ordinanza n.217 del 17/06/2010, ha dato inizio ad un nuovo orientamento giurisprudenziale che vede applicarsi al ricorso per cassazione, avverso una sentenza della commissione tributaria regionale, la disposizione di cui all’art. 373 co 1 c.p.c. primo periodo: “ il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dalla esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente di tre avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria operava diversi recuperi d’imposta. I ricorsi, previa loro riunione, venivano parzialmente accolti dal giudice di prime cure di qui la decisione, sia del contribuente che dell’Amministrazione finanziaria, di appellare la detta sentenza di primo grado rispettivamente in via principale e incidentale, ciascuno per i capi ad essi sfavorevoli. Dal secondo grado di giudizio l’Amministrazione finanziaria ne usciva vittoriosa. Di qui la sospensione del provvedimento ai sensi dell’art. 373 c.p.c., disposto dalla Commissione Tributaria Regionale su istanza del contribuente soccombente, nonché il ricorso in Cassazione da parte di quest’ultimo.
La novità della sentenza in commento risiede proprio nella possibilità di attuare anche in grado d’appello la tutela cautelare, tutela invero rimasta sino ad oggi circoscritta al giudizio di primo grado a norma dell’art. 49 del Dlgs 546/1992 il quale prevede, nel processo tributario, la esclusione dell’art. 337 c.p.c.
Precisa comunque la Suprema Corte che la specialità della materia tributaria e l’esigenza di garantire il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del periculum in mora.
Avv. Ombretta Alitto
SLCV

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Richiedi info
Studio Legale Commerciale Villecco
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn
Share