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Gli effetti dell’omessa notifica dell’udienza di comparizione e dell’avviso ex art. 599 cpc al comproprietario (#in).

Nell’ambito di un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Paola, l’opponente denunciava, nel proprio ricorso in opposizione, l’omessa convocazione all’udienza di comparizione parti, in quanto comproprietaria degli immobili esecutati in violazione dell’art. 569 c.p.c., nonchè l’omessa notifica dell’avviso di pignoramento ai sensi dell’art. 599, comma 2 c.p.c. Orbene, sull’omessa convocazione all’udienza di comparizione delle parti, da numerose pronunce giurisprudenziali emerge chiaramente come il processo esecutivo abbia carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo viene disposta dal giudice qualora la ritenga necessaria o la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso; pertanto, qualora il giudice della esecuzione non disponga la comparizione del debitore, nei casi previsti dalla legge, ovvero non venga portato a conoscenza del debitore stesso il decreto con il quale sia stata fissata l’udienza per la sua comparizione, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura; detta omissione può soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell’omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all’art. 617 c.p.c. (ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 24/07/1993, n.8293 – Cass. civ., Sez. III, 13/02/1988, n.1550 – Cass. civ., 13/01/1976, n.94).
Ne consegue che la comparizione delle parti nel processo esecutivo mira non già a dar vita al contraddittorio nel senso tradizionale, ma a consentire il miglior esercizio della potestà ordinataria affidata al giudice dell’esecuzione. Cosicché, se anche la comparizione del debitore non venga disposta ovvero il provvedimento di comparizione non venga comunicato all’interessato, si riscontra un’omissione che non è di per sé determinante, ma è destinata a riflettersi sul successivo atto esecutivo contro il quale il debitore che lo ritenga viziato (ma non per il solo fatto dell’omessa sua audizione), può insorgere esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi nei modi e nel termini e nei tempi di cui all’art. 617 c.p.c.
Per ciò che concerne l’omessa notifica dell’avviso di pignoramento, ai sensi dell’art. 599 c.p.c., vi è da dire che nessuna disposizione disciplina cosa accade nel caso di mancata notificazione dell’avviso ai comproprietari non debitori. Secondo la giurisprudenza della Cassazione civile nel caso di espropriazione forzata di un immobile indiviso, per debito di uno soltanto dei comproprietari, qualora il creditore procedente, dopo l’effettuazione del pignoramento con le formalità prescritte dall’art. 555 c.p.c., non provveda agli adempimenti di cui all’art. 599 secondo comma c.p.c., e cioè alla notificazione agli altri comproprietari di avviso del pignoramento, con il divieto di lasciar separare al debitore la sua parte del bene comune, nonché invito a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 c.p.c., non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina, per i comproprietari non debitori, il venir meno della preclusione di procedere a divisione del bene (Cass. Civ. Sez. III, 17.06.1985 n. 3648). Pertanto il creditore procedente, venuto a conoscenza soltanto nel corso della procedura del diritto di proprietà vantato dal comproprietario, non si esimerà dal provvedere al più presto, qualora fosse ancora necessario, ad effettuare la suddetta notifica ai sensi dell’art. 599 comma 2 c.p.c., non prescrivendo tale norma un termine entro il quale tale notifica deve essere effettuata.

Avv. Angela Congi
SLCV

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