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I requisiti necessari per la determinazione e l’attribuzione dell’assegno di divorzio

Nell’ambito di una controversia riguardante la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esaminare la presunta violazione da parti dei giudici di merito dell’art. 5, L. n. 898 del 1970 per la determinazione dell’assegno di divorzio. (Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-12-2010, n. 26197 )
La parte ricorrente lamentava, infatti, che erroneamente tale assegno era stato attribuito all’ex moglie sulla base del mero calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, senza considerare i presupposti rappresentati dal pregresso tenore di vita, dalle ragioni della separazione e dai redditi dell’onerato.
Nel respingere tale doglianza, i giudici supremi hanno ricordato come, relativamente all’art. 5, L. n. 898 del 1970, l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno è fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive: il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto all’assegno di divorzio ha carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno nessun’altra ragione può avere rilievo.
Gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo alla conduzione familiare ed formazione del patrimonio di ciascuno dei coniugi, dal reddito di entrambi, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente. Al fine della determinazione dell’assegno divorziale il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.
Ma al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio che il criterio di determinazione della relativa entità in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione (Cass. 23051/2007;13592/2006; 13169/2004).

La Corte Suprema ha accolto inoltre il controricorso della parte beneficiaria dell’assegno, la quale contestava la decisione dei giudici di appello che aveva determinato una riduzione dell’importo dell’assegno sulla supposizione che essa, comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto chiedere la restituzione della sua porzione e/o la divisione alla controparte unitamente al rendimento del conto.
I giudici supremi hanno rilevato al riguardo che, nel concetto di reddito, sono compresi non solo i redditi di denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga attribuito al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale o obbligatorio.

Avv. Angela Congi

SLCV

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