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I RIMEDI PREVISTI DALL’ART. 9 L. 192/98 AVVERSO L’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA (#in)

Competente sulle controversie di abuso di dipendenza economica è il giudice ordinario competente per territorio se non è prevista una clausola compromissoria che obbliga alla preventiva via dell’arbitrato.
L’art. 9 della Legge 192/98, derogando al principio di libertà contrattuale, conferisce al giudice un potere di natura eccezionale, qual è quello di riequilibrare l’assetto del contratto, e può spingersi fino all’estremo di costituire veri e propri rapporti giuridici tra le parti.
Bisogna sottolineare che la legittimazione ad agire, per l’illecito esercizio di dipendenza economica spetta sola alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al risarcimento del danno, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
È possibile agire, ai sensi del III° comma dell’art. 9 , per ottenere il risarcimento del danno oppure per chiedere l’inibitoria delle condotte abusive e quindi per chiedere il ripristino delle condizioni precedenti all’abuso.
Nel caso di abusi contrattuali, cioè con l’imposizione di clausole eccessivamente gravose, si può avere la nullità del patto oltre l’inibitoria e il risarcimento del danno.
L’articolo in esame prevede poi la possibilità per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza ai fini della tutela della concorrenza, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine, di procedere alle diffide e sanzioni previste dall’art. 15 della stessa legge, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso l’abuso.
L’art. 9 detta quindi una disciplina che si pone a metà tra il diritto dei contratti e quello della concorrenza, prevedendo due diverse ipotesi normative di abuso di dipendenza economica: la prima, meno grave e di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, che si concretizza in un abuso di dipendenza economica, per così dire, “contrattuale”, la cui rilevanza tuttavia è confinata ai soli rapporti tra imprese; la seconda, più grave poiché ha un impatto che eccede le relazioni tra le singole imprese, è sanzionabile dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Dr.ssa Antonella Vizza
SLCV

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