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Il credito ICI: credito da ammettere al passivo fallimentare con privilegio

 Il credito ICI può essere considerato un credito del Fisco da ammettere al passivo fallimentare con privilegio: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 17202 dello scorso 11 agosto.
Precisamente nel caso de quo, la Equitalia, con ricorso al Tribunale di Monza, chiedeva che il credito ICI di circa 300 mila Euro, da essa vantato, fosse ammesso con privilegio al passivo fallimentare della società debitrice; il Giudice delegato aveva respinto tale richiesta asserendo che il credito I.C.I. non godrebbe del privilegio ex art. 2752 c.c., perchè la norma si riferisce alle sole imposte contemplate nel testo unico per la finanza locale e non a quelle successivamente introdotte senza espressa menzione del privilegio. Avverso tale decisione veniva proposto reclamo al medesimo tribunale, ma senza successo.
La prima sezione civile della Suprema corte, chiamata quindi a decidere in merito, ribadendo un principio già enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11930 del 17.05.2010, stabiliva che il privilegio generale sui mobili, istituito dall’art. 2752 cod. civ., comma 3, a favore dei crediti per le imposte, le tasse ed i tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, perchè introdotta successivamente con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di interpretazione estensiva diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Secondo la Cassazione, inoltre, le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV

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