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IL DANNO DA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI – LA NATURA E LA PROVA

Centrale Rischi

 

IL DANNO DA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI – LA NATURA E LA PROVA

Commento a sentenza del Tribunale di Paola

Ripartizione dell’onere della prova

Nei casi di danno da segnalazione centrale rischi rivelatasi erronea, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione, l’onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie; di conseguenza, trattandosi di illecito aquiliano, l’attore deve dimostrare, per prima cosa, la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione. In secondo luogo dovrà dimostrare la colpa del creditore e, infine, l’esistenza del danno e il nesso di causa tra colpa e danno.

Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi: quantificazione del danno e rimedi risarcitori

Il danno da provare può essere quello patrimoniale e quello non patrimoniale

Danno patrimoniale

L’attore può dare prova del danno patrimoniale attraverso la prova del  “tenore economico” da esso goduto sia prima che dopo la segnalazione che egli assume essere illegittima, inoltre con la prova della consistenza del suo patrimonio, come pure del valore dei beni “di lusso” che lo stesso ha dovuto dismettere per fronte esigenze contingenti; tutto ciò perchè,  come noto, nel nostro ordinamento (salve limitate e ipotesi legislativamente fissate) il risarcimento del danno non assume mai valenza punitiva, onde è sempre necessario che sia fornita prova dell’esistenza di un pregiudizio e, quindi, della perdita che la domanda è volta a ripristinare.

Non basta dunque dedurre un peggioramento complessivo della propria situazione economica e della propria immagine sociale; bisonga piuttosto dare conto della situazione preesistente alla lesione e del peggioramento a questa conseguenziale.

Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale consiste nel danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”), costituisce “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa“, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento [cfr. Cass. civ., Sez. 6 -3, ordinanza n. 7594 del 28/03/2018 (Rv. 648443 – 01)], ferma restando la possibilità che sia fornita la sua prova anche in via presuntiva [cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 3133 del 10/02/2020 (Rv. 657144 – 01)].

Occorre sul punto  evidenziare che le informazioni contenute nella banca dati della Centrale Rischi hanno una diffusione estremamente limitata, avendo ad esse accesso una circoscritta cerchia di soggetti, rappresentata dagli intermediari bancari e finanziari, oltre che dalle autorità di controllo e dalla magistratura civile e penale.

E infatti l’accesso da parte degli intermediari ha luogo in presenza di specifiche richieste di concessione di credito. Esso, infatti , è finalizzato alla valutazione del merito creditizio della clientela.

In conclusione, deve escludersi che sussistano le condizioni per ottenere il ristoro invocato quando la situazione patrimoniale è stata mantenuta in una situazione di riservatezza. Quando inoltre l’attore non dimostri alcun detrimento dell’immagine sociale o professionale. E quando, infine, la lesione subita non abbia superato una soglia di pregiudizio apprezzabile.

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