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Il decreto ingiuntivo contro la Snc si estende al socio che non si oppone

Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l’onere di proporre impugnazione. In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l’eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 6734/2011 che ha dichiarato il diritto dell’Inail di procedere esecutivamente nei confronti del socio per un credito vantato verso la società. Per i giudici della Suprema Corte, poiché il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo esplica tutti i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ciascuno di questi ha l’onere di proporre tempestiva opposizione allo stesso, “con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza”. Detta statuizione è stata pronunciata dai giudici di legittimità con riferimento ad una vicenda in cui un socio di una Snc aveva avanzato ricorso avverso un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo perché non opposto, concernente dei debiti Inps e Inail dell’azienda. L’uomo si era difeso sostenendo che, poiché era stato dichiarato fallito in base a fallimento poi revocato, non poteva essere qualificato come “non mai cessato dalla qualità di socio”, ma, eventualmente, come immediatamente ed irrevocabilmente escluso di diritto: ne conseguiva l’inopponibilità, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo di specie. Diversa la lettura operata dalla Corte di legittimità, secondo cui il socio della società in nome collettivo composta di due soci, che sia stato dichiarato fallito, “deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, così rispondendo dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui egli è restato soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata”.

Avv. Raffaele Scionti

SLCV

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