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Il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale

 La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20294 del 4/10/11, ha stabilito che la società di riscossione può pignorare direttamente i beni del debitore dell’azienda, salvo in caso di fallimento: in tale ipotesi, infatti, l’imprenditore può opporre il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale.
La Corte di Cassazione, nel caso sottoposto al vaglio della consulta, ha accolto il ricorso di una compagnia di assicurazione, già in liquidazione coatta amministrativa, che si era opposta, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, al pignoramento presso terzi instaurato dall’esattore, sui beni di un suo debitore facendo valere il principio in base al quale è vietato procedere ad azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale.
Nella fattispecie in esame, infatti, la società di riscossione aveva intrapreso un’azione esecutiva per un credito di natura tributaria in pendenza di una procedura concorsuale ove il credito azionato dall’esattore risultava però già ammesso al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa cui la ricorrente era sottoposta. L’esecuzione esattoriale, perciò, aveva colpito beni che pacificamente erano compresi nella disponibilità della procedura concorsuale.
La Suprema Corte ha ribadito come tale pignorabilità è tassativamente esclusa dalla L. Fall. agli artt 201 e 51 per il divieto di azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale, comportando, tali azioni, la sottrazione del creditore alle rigorose discipline del concorso con gli altri, non consentita al di fuori di specifiche disposizioni di legge, e non essendo più prevista, per l’esattore, la facoltà di promuovere azione individuale in pendenza di fallimento.
Pertanto, in relazione alle aziende sottoposte a procedura concorsuale, la Cassazione ha così sancito un importante principio: «In caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore, intimato per credito tributario dall’esattore ai sensi dell’art. 72-bis dpr 29 settembre 1973, n. 602, e succ. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale».

Avv. Angela Congi
SLCV

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