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Il divieto di compensazione dei crediti erariali introdotto dal DL 78/2010

A decorrere dal 1 gennaio 2011, il legislatore con la c.d. “manovra correttiva”, ha introdotto (art. 31 DL n. 78/2010) il divieto di compensare crediti afferenti le imposte erariali in presenza di debiti della stessa natura, che risultino già scaduti, di importo superiore ad € 1.500,00 (imposta più oneri accessori).
Occorre tuttavia, a scanso di equivoci, chiarire alcuni punti:
• il legislatore fa riferimento alla c.d. “compensazione orizzontale”, ossia alla possibilità concessa al contribuente di utilizzare un credito erariale, in delega F24, per compensare debiti fiscali di varia natura (ad esempio si utilizza un credito IVA per compensare l’intera delega F24, e quindi eventuali ritenute, contributi previdenziali, ecc.). Il divieto non opera per la compensazione c.d. “verticale”;
• per quanto attiene la scadenza di un debito erariale, occorre precisare che il debito si ritiene scaduto, una volta che è decorso il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della cartella. Tuttavia non rientrano nel divieto di compensazione in oggetto:
– i ruoli emessi ma non ancora scaduti (ossia quei ruoli per i quali non sia ancora decorso il termine di 60 g.g. dalla data di notificazione della cartella);
– i ruoli aventi esecutorietà sospesa (ossia i ruoli che risultano sospesi in caso di pendenza di ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie, nonché i ruoli per i quali è stata accordata la rateazione ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973);
• le imposte interessate dal divieto di compensazione fanno riferimento non soltanto a quelle che trovano iscrizione nella sezione “erario” del modello F24 (IVA, IRPEF, IRES, ecc.), bensì anche all’IRAP considerata, nella relazione illustrativa del decreto, come “imposta erariale di competenza regionale” ed alle addizionali ai tributi diretti (Es. addizionali IRPEF). Rimangono, tuttavia, esclusi dal divieto di compensazione i crediti afferenti le imposte locali (ICI, TARSU, TOSAP ecc.) e le imposte di natura previdenziale (contributi INPS, premi INAIL, ecc.);
• il contribuente prima di poter utilizzare il credito in compensazione deve provvedere ad estinguere l’intero debito che risulti già scaduto ed iscritto a ruolo, anche mediante compensazione dello stesso attraverso il credito erariale (la possibilità di onorare il debito erariale iscritto a ruolo tramite compensazione con il credito erariale fa riferimento ai soli “ruoli erariali” e non anche a quelli di diversa natura – ad es. un ruolo riferito all’ INPS dovrà essere pagato con le modalità ordinarie) . Qualora il contribuente non paghi i debiti iscritti a ruolo avrà il blocco delle compensazioni, ed eventuali compensazioni fatte in divieto di tale blocco verranno punite con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Per poter effettuare la compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali con crediti aventi stessa natura (ex art. 31 cit. decr.) occorre utilizzare il modello “F24 ACCISE” con l’indicazione:
 nel campo “codice tributo”: “RUOL”;
 nel campo “ente”: “R”;
 nel campo “prov”: della sigla della provincia a cui spetta la competenza dell’imposta iscritta a ruolo;
 nel campo “importi a debito versati”: dell’importo da compensare;

Saporito Giulio
SLCV
 

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