Studio Legale Commerciale Villecco & Associati

News

  1. Home
  2. /
  3. Attualità
  4. /
  5. Il reato di omissione...

Il reato di omissione di soccorso in materia di circolazione stradale

È responsabile del reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p. – codice penale) chi, accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato, oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità (il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso). Si punisce con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Il reato è stato ravvisato dalla Suprema corte di Cassazione, ad esempio, nel comportamento di utenti della strada che, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato, si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie, allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita, omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l’infortunato. Diversa è, invece, la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone: se, infatti, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (art. 189, comma 6); inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive (per es. divieto di espatrio, obbligo di dimora) se entro le 24 ore successive al fatto non si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Se invece non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (art. 189, comma 7). Infine, il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto, mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, quando dall’incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (art. 189, comma 8). La Cassazione ha però precisato che il reato di omissione di soccorso in caso d’investimento non sussiste allorché l’investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri, oppure l’investitore ne deleghi ad altri il compito; poiché, però, tali fatti devono essere accertati prima che l’investitore si allontani dal luogo dell’incidente, la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga, a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, se l’investitore ignora la circostanza perché fuggito.
 

Avv. Raffaele Scionti

SLCV

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Richiedi info
Studio Legale Commerciale Villecco
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn
Share