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Il socio-fideiussore non può non conoscere la situazione economica della società garantita.

 Con riferimento alla presunta violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca per aver continuato a far credito ad una società debitrice nonostante il deterioramento della sua situazione economica, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2902 del 15 febbraio 2016, ha statuito che “il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l’istituto bancario creditore dall’osservanza dell’onere impostogli dall’art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione, nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest’ultima a causa della condotta dell’amministratore”.
In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l’anticipata revoca della fideiussione) .
Tale principio è stato anche ribadito di recente dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 1004/2016, resa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso di specie i fideiussori erano anche soci della società garantita e gli stessi si erano obbligati a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”. Il Tribunale ha respinto tale motivo di opposizione, in quanto nessun obbligo di informazione o di richiesta di preventiva autorizzazione poteva ritenersi gravante sulla banca.
Appare evidente quindi che chi si è costituito garante ha un obbligo “rinforzato” di tenersi informato delle obbligazioni e dei rapporti della società con gli Istituti di credito, tanto più se il garante è pure socio, i cui obblighi derivano non solo dal rapporto di garanzia ma anche dal vincolo societario. La legge tutela chi vigila sui propri interessi, anche quando sono tali solo indirettamente.

Avv. Angela Congi
SLCV

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