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Il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio, in caso di notificazioni a più parti, decorre dalla prima notifica, non dall’ultima (#in).

 In caso di notificazione a più parti dell’atto di citazione, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. E’ quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Civili con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864 che, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno confermato l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi a partire dal 1997.
Infatti secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il quale faceva leva su una interpretazione "liberale" dell’art. 165 c.p.c., il termine di costituzione dell’attore doveva decorrere dall’ultima delle notifiche. A tale impostazione ne è seguita, a breve, una contraria e più restrittiva, secondo la quale il termine di costituzione dell’attore doveva decorrere, in caso di molteplici notificazioni dell’atto di citazione, dalla prima di queste.
A favore della prima linea interpretativa deponeva il rilievo secondo il quale la fase della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario; di conseguenza, trattandosi di notificazione unitaria, non sarebbe possibile immaginare una "formazione progressiva", in cui l’attore si costituisce dieci giorni dopo la prima notifica, dovendo in seguito necessariamente integrare la domanda con le altre notifiche, depositando l’originale, ex art. 165 comma 2 c.p.c.
A sostegno della seconda impostazione, invece, alla quale le Sezioni Unite con tale sentenza hanno aderito, si rileva che la notificazione non è un procedimento unitario, ma è frutto di singoli procedimenti, essendo, quindi, possibile immaginare una sua formazione progressiva; la prova che si tratta di singoli procedimenti è data dal fatto che possono emergere singole conseguenze processuali.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno rilevato che “se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”.
Avv. Angela Congi
SLCV

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