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Il Tribunale di Milano “assolve” la norma salva banche

La norma "salva banche" contenuta nel “Milleproroghe” non è anti-costituzionale per il Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Milano, con propria ordinanza, depositata il 4 aprile 2011, ha dichiarato non fondata per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento, relativamente alla norma contenuta nel decreto mille proroghe, interpretativa dell’art. 2935 c.c. in materia di prescrizione.
La norma oggetto di contestazione prevede, infatti, che i correntisti, per ottenere la restituzione di somme trattenute dalle banche per interessi illegittimamente addebitati sul conto a titolo di anatocismo, avranno una prescrizione decennale che decorre dal giorno dell’operazione stessa e non più dalla data di chiusura del conto. Ed i giudici del capoluogo lombardo hanno infatti statuito in conformità a quanto previsto dalla nuova norma.
Dunque, per i magistrati milanesi nessuna violazione del diritto di difesa dei correntisti né disparità di trattamento fra quelli che hanno già chiesto la restituzione degli interessi sugli interessi.
Nell’ordinanza si può leggere che "la norma in esame si sottrae ai presupposti di necessità e urgenza, necessari per giustificare il ricorso alla legislazione mediante decreto legge, così come priva di rilevanza è la circostanza che la disposizione trovi il suo ambito applicativo nei contratti di conto corrente bancario, ossia in materia estranea agli interventi urgenti individuati con l’intitolazione del decreto legge 225/2010".
Inoltre per lo steso organo giudicante non sarebbe violato il diritto di difesa dei correntisti. Infatti, la norma in esame non vieta infatti il diritto di contestare le annotazioni incluse nel conto corrente bancario, con conseguente diritto ad ottenerne la loro eliminazione dal conto; piuttosto i giudici hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità di illegittimità costituzionale con riferimento all’affermata inesistenza del suo contenuto interpretativo. Infatti, è stato fatto rilevare come, da un lato, la dottrina e la giurisprudenza avessero da tempo orientamenti diversi in ordine alla decorrenza della prescrizione in relazione agli effetti discendenti dall’accertata nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente antecedenti alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, mentre dall’altro è stata la stessa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (la n. 24418 del 4.12.2010) che ha precisato quale sia la decorrenza della prescrizione limitatamente all’azione di ripetizione di indebito in riferimento a pagamenti non dovuti, senza considerare il diverso aspetto della contestazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli.
La decisione del Tribunale di Milano va quindi ad inserirsi in un dibattito avente ad oggetto l’anatocismo bancario, che è diventato ormai rovente.
 

Avv. Raffaele Scionti
SLCV

 

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