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Impugnabilità ordine di rilascio dell’immobile

Non è ricorribile in cassazione il provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione ordina di liberare un immobile pignorato per farlo consegnare immediatamente al custode. Lo chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza del 30.06.2010 n. 15623) affermando che tale provvedimento non ha carattere decisorio nè può considerarsi come un provvedimento definitivo.
Nel caso oggetto della sopra citata sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione, con la quale, provvedendo nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare, dopo avere rilevato che nella procedura era stata emessa ordinanza di vendita, che gli immobili pignorati erano occupati dal debitore esecutato e da un terzo, che il terzo risultava conduttore iure locationis a prezzo inferiore di oltre un terzo rispetto a quello di mercato, ordinava al terzo di consegnare immediatamente al custode giudiziario uno degli immobili pignorati.
Il ricorso, proposto dal terzo, è stato dichiarato dalla Corte inammissibile, perchè la stessa ha dichiarato non condivisibile l’assunto del ricorrente secondo il quale il provvedimento impugnato avrebbe natura definitiva e decisoria, cioè carattere di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7.
Invero, da come si evince dalla motivazione di tale sentenza, il provvedimento, al quale il Tribunale ha attribuito carattere esecutivo e, quindi, di titolo esecutivo, si pone nei confronti del ricorrente, al quale è stato notificato in uno ad un precetto di rilascio, come un provvedimento contro il quale lo stesso, quale soggetto direttamente destinatario dell’obbligo di rilascio con esso imposto, avrebbe potuto far valere le sue ragioni con il mezzo dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
L’esclusione del rimedio di cui all’art. 111 Cost., comma 7, si deve spiegare per l’assoluto difetto nel provvedimento impugnato del carattere della definitività, cioè dell’attitudine a sacrificare la situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente.
Secondo la Corte, pertanto, resta ferma la possibilità per il terzo che gode del bene in forza di un contratto di locazione, di proporre opposizione all’esecuzione, essendo questo, spiega la Corte, “il modo di reazione contro titoli esecutivi anche giudiziali alla cui formazione il soggetto esecutato non ha avuto modo di partecipare”.
L’azione di opposizione all’esecuzione nella specie si sarebbe potuta sviluppare non diversamente che contro un titolo di formazione stragiudiziale, cioè nel modo di una querela nullitatis. E, quando si reagisce contro titoli esecutivi anche giudiziali alla cui formazione il soggetto esecutato non ha avuto modo di partecipare nemmeno potenzialmente, il modo di reazione si deve individuare nell’opposizione all’esecuzione. La situazione determinata dal provvedimento qui impugnato, sotto tale profilo, per quanto attiene al terzo (diversa cosa dicasi per il debitore, che quale parte del processo esecutivo, avrebbe potuto reagire per quanto lo concerneva con il mezzo dell’opposizione agli atti ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), è quella di chi è minacciata di un’esecuzione per rilascio sulla base di un provvedimento giurisdizionale qualificatosi come titolo esecutivo e diretto nei suoi confronti, senza che l’accertamento in esso contenuto possa considerarsi indiscutibile da parte della medesima e ciò per il fatto che alla sua formazione essa è rimasta (anche solo potenzialmente) – non importa se legittimamente oppure no – del tutto estranea.

Raffaele Scionti
Partner SLCV

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