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Incendio del veicolo in sosta: l’assicurazione paga i danni ai terzi.

La Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire un questione che aveva aperto un discussione accesa tra gli operatori del diritto. La copertura assicurativa obbligatoria, riguarda anche i danni provocati a terzi, derivati dall’incendio di un’auto in sosta sulla via pubblica, perché anche la sosta costituisce circolazione. Per la giurisprudenza di merito e di legittimità meno recente, infatti, la sosta di un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale e quindi i danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione dell’articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto. Secondo un indirizzo più recente, confermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3108 dell’11 febbraio 2010, agli effetti dell’articolo 2054 del Codice civile e della legge sull’assicurazione obbligatoria, n. 990/1969, anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) risponde l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio. Diverso è naturalmente il caso se l’incendio sia stato appiccato dolosamente; in tale evenienza, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio non può essere chiamato a risponderne.
Alla luce della sentenza n. 3108 del febbraio scorso, dunque, possiamo dedurre i seguenti principi:
a) la sosta è essa stessa circolazione perché “comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”;
b) deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi;
c) al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo.
Avv. Raffaele Scionti

SLCV

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