Inesistenza notifica ex art. 140 c.p.c. se manca la ricevuta di ritorno
Imesistenza notifica – commento sentenza11993 Corte Cassazione
Mancanza ricevuta di ritorno
La Corte di Cassazione, alla luce della pronuncia n. 3/2010 della Consulta in tema di notificazioni ex art. 140 cpc, con sentenza n. 11993 del 31 maggio 2011, ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dal Fisco per il quale quest’ultimo non aveva adeguatamente provato l’avvenuta notifica dell’atto eseguita ai sensi dell’articolo 140 del Codice di procedura civile in mancanza, nella specie, della ricevuta di ritorno della raccomandata che informava il contribuente dell’avvenuto deposito.
Deposito nella casa comunale
Il citato articolo prevede che in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto “l’Ufficiale Giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Illegittimità della norma
Tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. Per i giudici di legittimità, in ossequio a quanto deciso dalla Consulta, “ai fini della validità della notifica di un atto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è necessario che il notificante comprovi l’avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell’effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma”.
Momento strutturale del processo notificatorio
In detto contesto, la prova dell’effettiva consegna della raccomandata informativa, ovvero il c.d. avviso di ricevimento, assume la valenza di “momento strutturale del processo notificatorio”, costituendo “il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l’identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza”. In assenza della ricevuta, in definitiva, la notificazione andava considerata come inesistente.
Imesistenza notifica
In conclusione, con la pronuncia della Corte Costituzionale, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notifica, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Avv. Angela Congi
SLCV