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L’allontanamento dal tetto coniugale è reato solo in assenza di giusta causa #in

E’ il nuovo dictum dei Giudici di legittimità, i quali ritengono che l’abbandono del tetto coniugale integri reato solo se l’allontanamento risulta privo di una giusta causa.
La giusta causa, sancita dalla decisione della Suprema Corte n.12310 dello scorso 2 aprile 2012,  si sostanzierebbe solo qualora l’abbandono sia un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale.
Con tale decisione, la Cassazione ha inteso sottolineare che la qualità di coniuge non è più uno status permanente, ma una condizione modificabile anche da parte di uno solo. Infatti, nel caso di specie, è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro impugnata da una donna di nazionalità russa, riconosciuta colpevole del reato di abbandono ingiustificato del domicilio coniugale.
La statuizione de qua ha posto le sue fondamenta sull’osservazione che la fattispecie criminosa si perfeziona soltanto se e quando il contegno del soggetto agente si traduca in un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge abbandonato.
Per ciò che concerne la normativa regolante i rapporti di famiglia e della stessa evoluzione del costume sociale e relazionale, la  decisione in commento evidenzia come la qualità di coniuge non è più uno status permanente, bensì una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale.
Tale volontà, autonomamente manifestata da parte del coniuge, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, è idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi scaturenti dal vincolo matrimoniali, quali quello della coabitazione.
La condotta tipica caratterizzante l’abbandono del domicilio domestico, dunque, risulterà integrata solo se l’allontanamento risulti connotato da un reale disvalore dal punto di vista etico e sociale.
Pertanto, il fato criminoso attribuito alla donna russa non costituisce reato, non essendosi mai sottratta – col proprio allontanamento dal domicilio coniugale –all’obbligo di assistenza materiale e spirituale.

Dott.ssa Silvia Reda
Studio Legale Commerciale Villecco & Associati
 

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