L’ammontare del reddito in sé considerato non comporta l’Irap in capo al piccolo professionista # in
E’ questa la recente decisione della Cassazione attraverso l’emanazione della sentenza n. 4929 del 27 marzo 2012, secondo la quale il reddito prodotto non è prova di un’autonoma organizzazione per il professionista.
Così, dunque, è stato deciso il caso di un ingegnere che aveva ricevuto un accertamento Irap sulla base del suo fatturato e delle modeste spese sostenute per personale e ammortamento dei beni strumentali. Da parte loro, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’amministrazione finanziaria in quanto infondato: Gli elementi in esso esposti, che dovrebbero costituire punto decisivo della controversia non considerati dalla Commissione Tributaria Regionale non hanno natura probatoria, in quanto l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di un’autonoma organizzazione. Ad esse si sommano le spese per l’ammortamento dei beni strumentali e compensi a terzi che costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe l’assenza di autonoma organizzazione.
Una sentenza, questa, ch sottolinea come il fatto che un professionista guadagni molto non vuol dire che debba pagare l’Irap. Infatti, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio d’impresa commerciale, integra il presupposto impositivo soltanto ove si svolga per mezzo di un’attività organizzata e presupposto dell’organizzazione rilevante ai fini considerati sussiste quando il contribuente eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per il lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.
Una decisione determinante, poiché sancisce che il solo ammontare del reddito dell’autonomo, per quanto alto, non è una dimostrazione dell’autonoma organizzazione.
Dott.ssa Silvia Reda
Studio Legale Commerciale Villecco & Associati