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L’assicurazione è tenuta al risarcimento dei danni prodotti dall’incendio dell’auto parcheggiata vicino (#in).

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 15392 del 13 luglio 2011 ha reso una interessante pronuncia in tema di assicurazione auto secondo la quale la sosta di un veicolo in una pubblica area, integrando la fattispecie della circolazione stradale, obbliga l’ente assicuratore alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili parcheggiate.
Nel caso di specie, il proprietario di una autovettura chiedeva alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno derivato da un incendio di un veicolo parcheggiato. La richiesta dell’attore veniva accolta in primo grado; successivamente il giudice di secondo grado, in accoglimento dell’appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente. Avverso la suddetta sentenza, l’automobilista danneggiato propone ricorso per cassazione.La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso. Costituisce, dunque, un dato ormai acquisito che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata “è” essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento.dunque i danni derivati ad un terzo a causa di un incendio di veicoli in sosta in una area pubblica devono necessariamente essere risarciti dall’assicurazione.
Ne consegue il diritto al risarcimento del danno derivato ai terzi salvo che sia intervenuta una autonoma causa, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso. ccorre però sottolineare che se l’incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale con la conseguenza che in tal caso la responsabilità dell’assicurazione è esclusa.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV

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