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ELEZIONE DOMICILIO CREDITO FONDIARIO

Elezione domicilio

L’elezione di domiclio credito fondiario nel commento al provvedimento del Tribunale di Lamezia

Giurspridenza Cassazione

La recente sentenza della Cassazione del 25/05/2010 n. 12702 ha statuito, ancora una volta, che l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata.

Infatti, nonostante l’avvenuta abrogazione del r.d. n. 646 del 1905 da parte dell’art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993, l’art. 41 del medesimo d.lgs., che disciplina “ex novo” il procedimento esecutivo relativo ai crediti fondiari, non contiene alcuna disposizione relativa al luogo di notificazione degli atti esecutivi, regolando altri aspetti del procedimento esecutivo.

Il caso in commento

Nel caso di specie il Tribunale di Lamezia Terme aveva respinto l’opposizione proposta dall’esecutato, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., contro l’ordinanza di aggiudicazione dell’immobile di sua proprietà, assoggettato a procedura esecutiva, sulla base di alcune rate di un mutuo fondiario rimaste insolute.

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 481 cod. proc. civ. e R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 43 e successive modificazioni, sul rilievo che il Tribunale aveva respinto la sua eccezione di inefficacia del pignoramento, perchè notificatogli presso la sua residenza personale solo il 91 giorno dopo la notificazione del precetto.

Secondo il ricorrente il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto valida ed efficace la notificazione del pignoramento avvenuta il 90^ giorno, nel domicilio da lui eletto ai sensi della clausola n. 9 del contratto di mutuo, cioè presso la segreteria di Comune di Lamezia Terme, richiamando a supporto il R.D. n. 646 del 1905 cit., art. 43.

Tale norma consentirebbe, infatti, secondo il ricorrente, la notificazione nel domicilio eletto con il contratto di mutuo del solo atto di precetto; non del pignoramento, che deve essere sempre eseguito nei confronti della parte personalmente. Inoltre, l’art. 43 cit. sarebbe stato comunque abrogato dalla Legge Bancaria n. 385 del 1993, il cui art. 41 regola ex novo la materia.

La Corte, però, ha ritenuto tale motivo infondato.

Il luogo di notificazione

Infatti secondo la Corte “vero è che il R.D. n. 646 del 1905 è stato abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161 (T.U. delle leggi in materia bancaria). Ma l’art. 41 del cit. T.U. non prende affatto in esame il problema del luogo di notificazione degli atti esecutivi, regolando altri aspetti del procedimento esecutivo dei mutui fondiari”.

Nè i ricorrenti, sempre secondo la Corte, avevano indicato nel ricorso quali principi porrebbero ostacolo ad una tale efficacia e dovrebbero indurre a disattendere la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha più volte affermato che la procedura esecutiva conseguente a mutuo fondiario va coltivata mediante la notifica degli atti al debitore, nel domicilio da lui eletto nel contratto (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 19 aprile 1982 n. 2439; Cass. civ. Sez. 3, 25 agosto 2006 n. 18513).

Pertanto, in mancanza di specifici indici normativi, non vi sono ragioni per ritenere invalida o inefficace l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo, con specifico riferimento anche alla procedura esecutiva.
Avv. Angela Congi

SLCV

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