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L’esecuzione forzata nei confronti del curatore dell’eredità giacente

 

Eredità giacente

La fattispecie dell’eredità giacente e la figura del curatore dell’eredità giacente sono connesse alla situazione di diritto che si verifica allorchè vi sia un chiamato alla successione che non abbia ancora accettato l’eredità e che non sia nel possesso dei beni del patrimonio ereditario.

Curatore eredità giacente

Nella descritta situazione, il Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, d’ufficio o su istanza delle persone interessate, nomina un curatore dell’eredità giacente, ai sensi dell’art. 528 c.c. Il curatore dell’eredità giacente deve, in via preliminare, prestare giuramento e redigere l’inventario.
Dopo aver compiuto tali attività preliminari, il curatore dell’eredità giacente assolve alle funzioni cui il suo ufficio è preposto e, cioè, l’amministrazione (ordinaria e straordinaria) dei beni costituenti l’asse ereditario, la promozione delle necessarie iniziative processuali, sia in chiave d’azione sia in chiave di resistenza, per la tutela delle ragioni dell’eredità giacente, il pagamento dei debiti ereditari e dei legati (cfr. l’art. 530 c.c.).
Infatti ai sensi dell’art. 530 cod.civ. il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del giudice. Prima di pensare al pagamento dei debiti ereditari occorre procedere alla ricognizione degli stessi. L’eventuale indicazione contenuta nella dichiarazione di successione compilata dal curatore non possiede tuttavia alcuna efficacia dispositiva nè tantomeno accertativa, non valendo nè come atto interruttivo della prescrizione, nè quale ricognizione di debito (Cass. Civ. Sez. II, 7898/94 ).E’ difficile che il curatore vada alla ricerca dei creditori ereditari onde provvedere a pagarli. Il problema si porrà ogniqualvolta uno di essi gli si presenti con una richiesta in tal senso. A questo punto si imporrà una verifica relativa all’esistenza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito, terminata la quale positivamente occorrerà adire il giudice. Non è certo pensabile che in tal caso il curatore ricusi di procedere, dal momento che, così facendo, assoggetterebbe l’eredità al cospicuo rischio di risultare soccombente rispetto all’azione promossa dal creditore. Una volta che il giudice sia stato investito della questione, concederà o meno l’autorizzazione sulla scorta di una valutazione concernente l’opportunità o meno di eseguire il o i pagamenti singolarmente piuttosto che dar corso alla liquidazione concorsuale. In ogni caso il II comma dell’art. 530 cod.civ. qui in esame stabilisce che, qualora alcuno dei creditori o dei legatari abbia fatto opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, dovendo piuttosto provvedere alla liquidazione concorsuale, secondo le regole stabilite per la liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario (artt. 498 cod. civ. e ss.). Se dunque v’è stata opposizione non esiste più nè scelta per il curatore nè spazio per autorizzazioni giudiziali: la via diviene quella della liquidazione concorsuale. Quanto alle modalità di pagamento, è il caso di sottolineare che occorrerà una istanza ed il correlativo provvedimento autorizzativo per ciascuno dei pagamenti (o della massa dei pagamenti).
Che dire degli eventuali diritti di prelazione vantati dai creditori? E’ chiaro che una compiuta rilevanza di essi non possa essere assunta se non nell’ambito della procedura di liquidazione concorsuale. Nell’ipotesi in cui, invece, si proceda individualmente, sarà possibile individuare con sicurezza solamente i titolari di garanzie reali, i quali saranno invitati a concorrere al riparto di quanto ricavato dalla vendita dei beni gravati . Per il resto il curatore ben potrà procedere liquidando creditori e legatari man mano che si presentano, indipendentemente dal fatto che si tratti di semplici chirografari o di privilegiati. In giurisprudenza è stato tuttavia posto un principio ben più rigoroso, essendo stato deciso che il curatore sia tenuto, anche al di fuori della ipotesi di liquidazione concorsuale, a rispettare l’ordine dei diritti di prelazione a norma dell’art. 495 cod.civ. , a pena di considerare illegittimo il pagamento altrimenti operato (Cass. Civ. Sez. II, 1627/85 ). Per quanto attiene ai profili processuali, il curatore dell’eredità giacente ha la legittimazione attiva e passiva processuale con riferimento alle situazioni giuridiche dell’eredità.

 

Straordinaria Amministrazione

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, così come per il pagamento dei debiti e dei legati, il curatore dell’eredità giacente deve ottenere, preventivamente, l’autorizzazione del Tribunale del circondario ove si è aperta la successione.
A proposito dell’esecuzione contro il curatore dell’eredità giacente, un considerevole orientamento dottrinale ritiene applicabili al processo esecutivo le specifiche norme previste in tema di legittimazione passiva
– del chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni e che non compare in giudizio per rappresentare l’eredità (art. 486 comma II c.c. che prevede in tal caso la nomina di un curatore);
– del curatore dell’eredità giacente, quando il chiamato non sia nel possesso di beni (art. 529 c.c.)
La tesi è condivisibile.
E’ vero che le norme suddette riguardano la legittimazione passiva nei giudizi di cognizione, come si desume dall’espressione “convenuto” (nell’art. 486 comma 2 c.c.) e “istanze proposte contro” l’eredità (art. 529 c.c.). Tuttavia, non sembra preclusa la loro estensione al processo esecutivo, per la sostanziale equiparabilità del debitore esecutato al convenuto, essendo egli pur sempre il destinatario degli atti processuali.
In conclusione, in tema di eredità giacente si possono dare le seguenti ipotesi:
se il curatore ha avviato la liquidazione nell’interesse di tutti i creditori e legatari, il creditore non può promuovere alcuna azione esecutiva; se, invece, non vi sono state opposizioni, il creditore non subisce alcuna limitazione e può promuovere l’esecuzione.

 

Avv. Angela Congi

SLCV

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