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La lacuna dell’art. 2476 c.c e l’azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori della Srl.

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. VII, 11 gennaio 2011, ci offre l’occasione per effettuare un’analisi sistematica degli artt. 2485, e 2486, 2477 e 2497 c.c. e dimostrare l’esistenza di una lacuna normativa nel disposto dell’art. 2476 c.c. che non prevede, accanto all’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali. Si rende applicabile allora alla s.r.l. la norma dell’art. 2394 c.c. con la corrispondente legittimazione dei creditori sociali ad agire verso gli amministratori che si siano resi inadempienti ai doveri inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Il quadro normativo che ci si trova di fronte, dopo che la riforma del diritto societario ha inteso sancire l’autonomia del tipo sociale della società a responsabilità limitata da quello della s.p.a., non appare immediatamente intellegibile ai fini della proposizione di tale azione. Infatti, l’assenza di una clausola di rinvio alla norma dettata per la s.p.a. che consente ai creditori sociali di agire verso gli amministratori, potrebbe essere assunta a dimostrazione dell’impossibilità di attivare tale forma di responsabilità a carico degli amministratori di s.r.l. L’art. 2476 c.c., a sua volta, nel presentare una disciplina, che parrebbe autonoma, delle forme di responsabilità dell’agire sociale – come noto non esclusivamente a carico degli amministratori, ma estesa, a date condizioni, anche ai soci – non contempla alcuna espressa forma di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Questi ultimi, allora, parrebbero privi di un’importante forma di tutela delle loro ragioni verso la società. La lettera della norma, tuttavia, deve accompagnarsi ad una più meditata riflessione sul dato sistematico. Sotto questo profilo, allora, è facile rendersi conto che anche la s.r.l., come la s.p.a., impone agli amministratori penetranti doveri in ordine alla corretta formazione e conservazione del patrimonio sociale; l’attribuzione di conseguenti responsabilità ai gestori rappresenta il portato della responsabilità limitata di cui fruiscono i soci. Si pensi all’innovativa previsione dell’art. 2467 c.c.: la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci alla società mira proprio a garantire i creditori sociali. Pare, allora, strano che il legislatore – scrivendo l’art. 2476 c.c. – abbia deciso scientemente di trascurare proprio il versante dei soggetti più esposti a subire le conseguenze della responsabilità limitata dei soci e della condotta gestoria degli amministratori. In altri termini, non sembra in linea con la natura capitalistica della s.r.l. e con la scelta di proporre una norma di rilievo come l’art. 2467 c.c. l’assenza di una norma che consenta ai creditori di agire nei confronti degli amministratori. La mancata espressa previsione di un’azione di responsabilità dei creditori, accanto a quella sociale o, in alternativa, il mancato espresso rinvio alla normativa della s.p.a., assume, allora, la conformazione di una lacuna che può essere colmata con l’interpretazione analogica. Il fatto che nella s.r.l. vi possa essere una tendenziale equiparazione tra gestori e soci e, quindi, che sia evidentemente poco razionale pensare che uno stesso soggetto, quale socio, possa agire in responsabilità contro se medesimo quale amministratore, spiega per quale ragione l’attrito tra la disciplina dell’art. 2476 c.c. e il mancato richiamo dell’azione dei creditori ponga delicate questioni interpretative. Effettivamente, se vi fosse una distinzione tra soggetti proprietari e soggetti gestori la particolare legittimazione individuale affermata dall’art. 2476 c.c. potrebbe funzionare egregiamente; ma l’eventualità che vi sia, come detto, una completa identificazione tra l’una e l’altra figura deve sfociare in una soluzione che garantisca il sistema circa un’efficace attività di controllo sull’esatto adempimento dei doveri gestionali e che conduca, poi, alla inevitabile chiamata in causa di coloro che quei doveri abbiano trasgredito.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV

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